29/11/2019 – Procedure di appalto delle Società “in house”: giurisdizione amministrativa

Procedure di appalto delle Società “in house”: giurisdizione amministrativa
28Nov, 2019 
Nella Sentenza n. 1186 del 4 novembre 2019 del Tar Veneto, i Giudici chiariscono che le controversie attinenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte dal gestore “in house” di un pubblico servizio rientrano nella giurisdizione amministrativa non già in ragione del carattere pubblicistico delle relative decisioni – giacché esse non sono assunte “in un procedimento amministrativo”, come invece richiede l’art. 133, comma 1, lett. c), del Cpa. – bensì in ragione del fatto che le Società “in house” ex art. 133, lett. e), n. 1, del Cpa., sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, come appunto dispone il citato art. 16, ultimo comma, del Dlgs. n. 175/2016, che costituisce una di quelle “specifiche disposizioni in contrario” che esigono – eccezionalmente – l’applicazione della normativa pubblicistica in luogo di quella privatistica. Peraltro i Giudici, al fine di ribadire la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine alla controversia in esame, intendono valorizzare il fatto che la disciplina dettata dal citato art. 16, ultimo comma, del Dlgs. n. 175/2016, nella parte in cui stabilisce che le Società “in house” sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Dlgs. n. 50/2016, definisce in modo nitido un “vincolo eteronomo” di rispetto delle procedure regolamentate dal richiamato compendio normativo. Orbene, la sottoposizione o meno dell’appalto al regime pubblicistico fissato dal “Codice dei Contratti pubblici”, e la sua consequenziale sottoposizione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, discende dalle caratteristiche oggettive dell’appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque dall’esistenza di un vincolo “eteronomo”.

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