29/11/2019 – Il Sindaco può delegare un consigliere comunale a incarichi che non comportino l’assunzione di atti a rilevanza esterna

Il Sindaco può delegare un consigliere comunale a incarichi che non comportino l’assunzione di atti a rilevanza esterna
AGEL 28 novembre 2019, di sd
Dipartimento Affari Interni e Territoriali Ministero dell’Interno: parere 28 ottobre 2019
In un Parere dello scorso 28 ottobre il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha chiarito che Il Sindaco può delegare un consigliere comunale a incarichi che non comportino l’assunzione di atti a rilevanza esterna.
Nello specifico la questione nasce dalle doglianze di un consigliere comunale riguardo “asserite anomalie in ordine agli atti sindacali di conferimento di incarichi ai consiglieri”. “Nell’ambito dell’autonomia statutaria dell’ente locale – spiegano gli esperti del Viminale – sancita dall’art.6 del (…) decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici”.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Visto che il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando “…alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco … e dei singoli assessori” (art.42, comma 3, del T.U.O.E.L.), ne scaturisce l’esigenza di evitare una incongrua commistione nell’ambito dell’attività di controllo.
Per avvalorare tale impostazione i tecnici del Dipartimento ricordano che il T.A.R. Toscana, con decisione n.1284/2004, ha respinto il ricorso contro una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali poichè la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare “…l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato…”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, con parere n.4883/11 del 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l’atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “…una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”.
Pertanto, concludono gli esperti del Ministero dell’Interno, l’atto di conferimento degli incarichi dovrà essere adottato in conformità con le coordinate interpretative delineate da giurisprudenza appena citata: “Ciò posto, considerato che il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle competenti sedi, in base alle norme vigenti in materia”.

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