29/11/2019 – Consiglieri comunali: possono agire nei confronti dell’Ente a cui appartengono solo nel caso in cui i vizi denunciati riguardino l’esercizio della loro carica

Consiglieri comunali: possono agire nei confronti dell’Ente a cui appartengono solo nel caso in cui i vizi denunciati riguardino l’esercizio della loro carica
28Nov, 2019
 
 
Nella Sentenza n. 670 del 31 ottobre 2019 del Tar Marche, i Giudici chiariscono che il singolo Consigliere comunale è legittimato ad agire nei confronti dell’Ente a cui appartiene unicamente nell’ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto all’ufficio, quindi con riguardo a profili che attengono all’esercizio della carica di Consigliere comunale e che siano direttamente impeditivi o lesivi delle funzioni consiliari.
Peraltro, i Giudici riportano taluni casi esemplificativi in cui sussiste la legittimazione ad agire del Consigliere comunale, ossia quelli in cui i vizi dedotti attengano:
a) alle erronee modalità di convocazione dell’Organo consiliare;
b) alla violazione dell’Ordine del giorno;
c) all’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.
Sebbene si tratti di una casistica non esaustiva, da essa è possibile tracciare il genus degli atti impugnabili dai Consiglieri comunali. Deve trattarsi cioè di atti che determinano in via concreta ed immediata la lesione delle funzioni e delle prerogative connesse all’incarico elettivo, non essendo ammissibile l’impugnazione di provvedimenti da cui non derivano dette compromissioni, anche qualora essi non corrispondano allo schema normativamente previsto.
Infine, i Giudici aggiungono che il componente dell’Organo collegiale (per opporsi alle presunte illegittimità che, a suo giudizio, possono inficiare l’atto deliberando) può avvalersi, sia della discussione e del dibattito politico, sia del voto, sia infine dei mezzi di controllo esterno riservati dalle leggi alle minoranze. Se fosse consentito invece ai Consiglieri stessi di impugnare le Delibere dell’Organo solo perché affette da un qualunque vizio di legittimità, seppure non lesivo del loro diritto all’effettivo espletamento del mandato ricevuto dagli elettori, si finirebbe con il trasporre in sede giurisdizionale la fisiologica dialettica fra le forze politiche rappresentate nell’organo stesso.
Applicando i suesposti Principi al caso in esame, nel quale oggetto dell’impugnazione era la Deliberazione di approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, può affermarsi che i ricorrenti, agendo quali Consiglieri di minoranza, non hanno denunciato vizi della Deliberazione impugnata direttamente incidenti sul munus publicum da loro stessi esercitato. Le deduzioni articolate nel ricorso non riguardano infatti effettive violazioni di attribuzioni e prerogative proprie dello status di Consigliere comunale, ovvero vizi procedurali concretamente lesivi dello jus ad officium, ma vizi dell’atto approvato sostanzialmente riconducibili alla violazione di legge e all’eccesso di potere, solo potenzialmente ed eventualmente lesivi dell’esercizio delle loro funzioni e prerogative consiliari, i quali avrebbero dovuto essere più propriamente discussi in seno al dibattito politico e non in sede giurisdizionale.

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