28/11/2019 – Partecipazioni, due corsie per attuare la revisione 

Partecipazioni, due corsie per attuare la revisione 
di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 27 Novembre 2019
Revisione delle partecipazioni pubbliche a doppia corsia. Le p.a. dovranno, da un lato, dare conto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione già varate negli anni precedenti, dall’ altro definire la road map per i prossimi 12 mesi. A definire i passaggi dell’ adempimento, che ha come scadenza il 31 dicembre, è intervenuto nei giorno scorsi il documento dal titolo «Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche» approvato dal Mef e dalla Corte dei conti.
Si tratta di un aggiornamento delle linee guida approvate nel 2018, funzionale agli adempimenti di controllo sia di Via XX Settembre che della magistratura contabile. In effetti, gli obblighi previsti dall’ art. 20 del dlgs 175/2016 (Tusp) si integrano con quelli stabiliti dall’ art. 17 del 90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro. Pertanto, attraverso l’ applicativo «Partecipazioni» del Portale https://portaletesoro.mef.gov.it sono acquisiti sia l’ esito della razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti. Per quanto riguarda la razionalizzazione, essa dovrà comporsi di due principali documenti.
Da un lato, una relazione sull’ attuazione delle misure adottate nel piano dell’ anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti. In essa, vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che: a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’ anno precedente; b) sono ancora detenute dall’ amministrazione pubblica. In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l’ ammontare degli introiti finanziari; l’ identificazione delle eventuali controparti. Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste.
In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’ adozione di una misura di razionalizzazione. Dall’ altro lato, dovrà essere svolta una analisi aggiornata dell’ assetto complessivo delle società in partecipate (sia direttamente che indirettamente), predisponendo, qualora ricorrano i presupposti, un nuovo piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Il provvedimento adeguatamente motivato e corredato di un’ apposita relazione tecnica, deve essere adottato dall’ organo dell’ ente che può impegnare e manifestare all’ esterno la volontà dell’ ente medesimo, al fine di far ricadere su quest’ ultimo gli effetti dell’ attività compiuta. Per gli enti locali, con delibera consiliare.
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