27/11/2019 – La relazione dei revisori dei conti va messa a disposizione dei consiglieri assieme alla proposta di rendiconto

La relazione dei revisori dei conti va messa a disposizione dei consiglieri assieme alla proposta di rendiconto
A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 27/11/2019)
La giurisprudenza amministrativa torna ad occuparsi degli atti che debbono essere posti a disposizione dei consiglieri comunali nel procedimento di approvazione del rendiconto di gestione. In particolare, il TAR Lazio – Sez. Latina conferma con sentenza n. 644 pubblicata in data 8 novembre 2019 che tra gli atti da porre a disposizione dei consiglieri entro il termine di venti giorni stabilito dall’art. 227, comma 2, del TUEL vi è anche la relazione dell’organo di revisione. Il mancato deposito nel rispetto di tale termine della relazione dei revisori rende illegittima la delibera di approvazione del rendiconto (nel caso di specie la relazione era stata posta a disposizione a soli sei giorni dal consiglio comunale).
 
 
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TAR Lazio Latina 8/11/2019 n. 644
Relazione dei revisori dei conti a disposizione del consiglio comunale
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 470 del 2019, proposto da

(omissis) ed (omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo De Vincenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Santa Maria Ausiliatrice 63;

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Modestino D’Aquino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della Deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis) n. 26 del 29/4/2019 – pubblicata all’Albo Pretorio, ex art. 124 co.2 D.Lgs n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 3/5/2019, con cronologico n. 568 – avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2018, AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS N. 267/2000”;
di tutti gli atti propedeutici, conseguenti e, comunque, connessi, in particolare della Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 05/04/2019 di adozione dello schema di rendiconto della Gestione Finanziaria 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 1° luglio 2019 e depositato il successivo giorno 12 con cui i sig.ri (omissis) ed Eugenio Caputo, consiglieri del Comune di (omissis), hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Consiglio comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 118/11, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018;
Considerato, che i ricorrenti lamentano la lesione alle loro prerogative di consiglieri comunali deducendo la violazione dell’art. 227 comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 23 del Regolamento di Contabilità del Comune di (omissis) ai sensi del quale “la proposta di deliberazione consigliare di approvazione del rendiconto unitamente allo schema di rendiconto, alla relazione della Giunta Comunale, alla relazione dell’organo di revisione e dagli altri allegati previsti dalla legge è messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno venti giorni prima della sessione consigliare in cui viene esaminato il rendiconto”;
Considerato, che alla camera di consiglio del 7 novembre 2019 per l’esame della domanda di tutela cautelare il ricorso è apparso manifestamente fondato e suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;
Considerato, che nella specie l’organo di revisione ha redatto il prescritto parere il 19/4/2019, e che detto parere è stato depositato al competente ufficio del Comune il successivo 20/4/2019 (Sabato Santo) e reso effettivamente disponibile ai consiglieri dal 22/4/2019, a soli sei giorni dal Consiglio Comunale del 29/4/2019, nel quale con la deliberazione n. 26 è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018;
Ritenuto, quindi, che è stato violato il termine di venti giorni entro il quale andava messa a disposizione dei consiglieri la proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto unitamente alla documentazione allegata prevista dalla legge tra cui la relazione dell’organo di revisione;
Ritenuto, che “il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole” (C.d.S. sez. V 21/06/2018 n. 3814);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune resistente alle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 470/19 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di (omissis) alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila), oltre spese forfettarie, Iva e Cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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