26/11/2019 – Partecipate e razionalizzazione

Lombardia, del. n. 413 – Partecipate e razionalizzazione
Pubblicato il 25 novembre 2019

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla sussistenza dell’obbligo di adottare un piano di razionalizzazione, come disposto dall’art. 20, comma 2, lett.c) del d.lgs. 175/2016, nel caso in cui l’ente decida di acquisire una quota di una società consortile, a cui dovrebbe essere affidato il servizio di centrale unica di committenza (CUC).
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 413/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno ricordato che l’ente è tenuto ad adottare il piano di razionalizzazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lett.c) del d.lgs. 175/2016, anche laddove detenga già quote partecipative in società che svolgono attività analoghe tra loro.
La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha ricordato, richiamando quanto affermato dalla Sezione Autonomie, del. 19/2017, che il piano di razionalizzazione rappresenta la sintesi della valutazione complessiva di convenienza dell’ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.
Per tal motivo, l’ente deve decidere, dandone adeguata motivazione, quale sia la scelta migliore.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, gli enti locali devono adottare il piano di razionalizzazione imposto dalla normativa vigente, anche laddove intendano acquistare nuove quote partecipative in società che svolgono attività analoghe ad altre società già partecipate dall’ente.

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