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Appalti pubblici: l’accesso difensivo agli atti di gara può essere limitato dall’esigenza di tutelare segreti tecnici o commerciali
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici: a) ai sensi dell’art. 53, commi 5, lett. a), e 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), l’accesso «alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali» è consentito soltanto nei limiti strettamente necessari alla difesa in giudizio dei propri interessi, il che presuppone un accurato controllo circa l’effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una prova di resistenza; b) anche le tecniche organizzative di gestione possono costituire informazioni coperte da segreto industriale o commerciale, ove s’ispirino a principi esclusivi caratterizzanti l’attività di impresa, la cui conoscenza potrebbe avvantaggiare i concorrenti (conferma TAR Lazio, sez. III, sent. n. 3979/2019).

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