20/11/2019 – Razionalizzazione partecipate

Toscana, del. n. 341 – Razionalizzazione partecipate
Pubblicato il 19 novembre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla sussistenza dei presupposti che legittimerebbero l’ente a mantenere la propria quota di partecipazione in una società pubblica, alla luce della moratoria introdotta dall’art. 1, comma 723, della legge 145/2018 sulle società partecipate valida fino al 31 dicembre 2021.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 341/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 ottobre 2019, hanno ritenuto la richiesta inammissibile per la mancanza dei requisiti di generalità e astrattezza della richiesta, finalizzata a conoscere non l’interpretazione di una disposizione di legge, quanto piuttosto la concreta applicazione della stessa al caso di specie.
La Corte dei Conti ha ritenuto che il rilascio del parere richiesto, nel caso specifico, finirebbe per porsi quale atto endo-procedimentale  e co-gestorio nell’ambito di comportamenti amministrativi concreti ed in itinere, in palese contrasto dunque con la natura della funzione consultiva attribuita alla Sezione.
I magistrati contabili hanno ricordato che la vicenda sottoposta a esame concerne scelte a suo tempo operate dall’Amministrazione nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, laddove il parere venisse reso finirebbe per interferire con la potestà di controllo specifica  demandata per legge ad altra sede e con la competenza decisionale esclusiva rimessa agli organi dell’Ente, in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute.
Pertanto, i pareri rilasciati dalla Corte dei Conti non possono porsi quali atti endo- procedimentali all’interno di concrete vicende gestionali in itinere e né essere utilizzati per asseverare, annullare o revocare provvedimenti  già adottati dagli organi competenti, per tal motivo la richiesta è stata dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.

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