20/11/2019 – Deleghe ai consiglieri

Deleghe ai consiglieri
 
Sintesi/Massima 
Nell’ambito dell’autonomia statutaria dell’ente locale, sancita dall’art.6 del citato decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Testo 
Un consigliere comunale ha lamentato asserite anomalie in ordine agli atti sindacali di conferimento di incarichi ai consiglieri.

Al riguardo si rappresenta che nell’ambito dell’autonomia statutaria dell’ente locale, sancita dall’art.6 del citato decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.

Atteso che il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando “…alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco … e dei singoli assessori” (art.42, comma 3, del T.U.O.E.L.), ne scaturisce l’esigenza di evitare una incongrua commistione nell’ambito dell’attività di controllo.

In proposito, va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n.1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare “…l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato…”.

Si aggiunge, altresì, che il Consiglio di Stato, con parere n.4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l’atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “…una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”.

Pertanto, l’atto di conferimento degli incarichi dovrà essere adottato in conformità con le coordinate interpretative delineate dalla giurisprudenza citata.

Ciò posto, considerato che il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle competenti sedi, in base alle norme vigenti in materia.

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