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AranSegnalazioni – newletter del 6/11/2019

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

Come va interpretato il limite annuo di utilizzo della banca delle ore ex art. 27 del CCNL 12/2/2018? È corretto ritenere che si riferisca al numero massimo di ore in giacenza nella banca e che si possano operare utilizzi e reintegri durante l’anno purché non si superi tale giacenza?

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Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 26215 del 16/10/2019

Pubblico impiego – presunta condotta antisindacale dell’Amministrazione – Art. 5 comma 2 D.lgs. n. 165/2001 modificato da art. 34 d.lgs. n. 150/2009 – art. 65 d.lgs. n. 150/2009 e sua interpretazione autentica – applicazione

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte d’Appello aveva ritenuto non fondata la domanda della CGIL Funzione Pubblica provinciale di Napoli che lamentava la condotta antisindacale di una ASL la quale, nel predisporre il “Piano annuale pronta disponibilità 2013”, approvato successivamente con delibera, non avrebbe rispettato la procedura di concertazione prevista dall’art. 7 del CCNL 2001 per il personale non dirigenziale del comparto sanità. La Corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo che la suddetta delibera rientrasse nell’ambito degli atti organizzativi per i quali l’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 34 del d.lgs. n. 150 /2009, prevede unicamente un onere di informazione al sindacato. Avverso tale sentenza il sindacato ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte che lo ha respinto. I giudici hanno infatti ritenuto che, sulla base del disposto dell’ art. 65 del d.lgs. 150/2009, le modifiche introdotte dal decreto stesso trovano immediata applicazione, a differenza di quanto sostenuto dal sindacato, che riteneva invece che l’efficacia delle disposizioni sarebbe stata differita alla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento della entrata in vigore del decreto; conseguentemente all’atto della predisposizione del piano annuale la Asl avrebbe ancora dovuto applicare la procedura di concertazione. I giudici della Suprema Corte, a conclusione di un lungo e approfondito excursus, chiariscono invece che le nuove regole di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009, trovano applicazione fin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 stesso e respingono il ricorso.

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Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 26615 del 18/10/2019

Pubblico impiego – retribuzione di posizione – valutazione della amministrazione – natura discrezionale e conseguente insindacabilità – divieto di intenti discriminatori o ritorsivi – principio di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte accoglie il ricorso presentato dall’Università del Salento avverso la pronuncia della Corte territoriale che aveva condannato l’amministrazione al pagamento, in favore della responsabile della Biblioteca Interfacoltà, della retribuzione di posizione per gli anni dal 2000 al 2003 nella misura massima, e quella di risultato nella misura massima del 30% della retribuzione di posizione, ritenendo insufficiente e non giustificata la bassa graduazione della valutazione attribuita alla dipendente. I giudici accolgono il ricorso e rinviano alla Corte territoriale indicata che dovrà procedere ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato: <>.  

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Corte dei conti

Sezione regionale controllo Lombardia n. 356/2019

Enti locali – Fusione Comuni – Limite di spesa per il personale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili in relazione ai limiti di spesa stabiliti per una amministrazione locale, costituita dalla fusione di due Enti, evidenziano che: “In riferimento alla spesa del personale, l’art.1, comma 450, della legge n. 190/2014 riserva agli enti nati per fusione un limite di cinque anni di non applicabilità di alcuni vincoli relativi alle assunzioni, fermo restando però il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

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