06/11/2019 – Consiglieri, assenze giustificabili ex post

Consiglieri, assenze giustificabili ex post
di Francesca De Nardi
È illegittima la delibera con la quale è stata dichiarata la decadenza di alcuni consiglieri comunali per assenze, per tre sedute consecutive, ove risulti che i consiglieri interessati le abbiano giustificate. Lo ha sancito il Consiglio di stato, sez. V con la sentenza del 17 giugno 2019 n. 4047. Con questa decisione i giudici di palazzo Spada hanno avuto l’occasione di evidenziare come le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta.
Tali giustificazioni possono essere fornite anche successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze prodotte per giustificare delle assenze.
Viene anche chiarito come le assenze possono dar luogo a revoca solo quando mostrano, in modo convincente, un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l’incarico pubblico elettivo. È, inoltre, necessario che la mancanza o l’insufficienza della giustificazione siano obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi.
Nel caso in esame, per esempio, erano stati presentati motivi di salute e malattia (comprovati anche mediante la presentazione di relativa certificazione medica per i relativi periodi), ragioni di lavoro, di servizio o esigenze di fruire di periodi di ferie o, infine, circostanze obiettive correlate all’impossibilità di partecipare alle sedute con cognizione di causa (per la mancata disponibilità della documentazione necessaria in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, anche in violazione del diritto di accesso e in assenza di riscontro alle motivate richieste formulate dai consiglieri).
A fronte di ciò il Collegio ha dichiarato illegittima la pronuncia di decadenza dal momento che gli interessati hanno ampiamente giustificato, di volta in volta sia nell’imminenza delle sedute sia nel corso del procedimento di decadenza, le proprie assenze, adducendo ragioni idonee e specifiche rispetto alla loro mancata partecipazione.

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