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Obbligo di pubblicazione e comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione delle concorrenti
04Nov, 2019
Nella Sentenza n. 6459 del 26 settembre 2019, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito all’interpretazione del nuovo testo dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016, il quale prevede espressamente, non soltanto l’obbligo di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di ammissione/esclusione delle concorrenti, ma anche quello di comunicazione di tale provvedimento ai concorrenti (secondo le modalità indicate dalla stessa norma) con la precisazione che “il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”. Secondo i Giudici amministrativi, ne consegue che il Principio della piena conoscenza deve essere particolarmente rigoroso, non potendosi intendere per piena conoscenza la mera consapevolezza dell’avvenuta ammissione alla gara, essendo necessario che ricorra una situazione “equivalente” a quella derivante dal rispetto degli oneri previsti dall’art. 29 citato che assicurano al concorrente la possibilità di conoscere gli atti di gara, e dunque le ragioni dell’ammissione. Ne consegue che non può ritenersi sufficiente la mera presenza di un rappresentante del concorrente alla seduta in cui viene decretata l’ammissione di un altro concorrente, per far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara di quest’ultimo, in mancanza della specifica prova sulla percezione immediata ed effettiva del contenuto della documentazione prodotta.

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