05/11/2019 – Decreto Fiscale 2020 – Pagamenti debiti PA, Fondo perequativo IRAP, Fondo solidarietà comunale, Versamenti

Decreto Fiscale 2020 – Pagamenti debiti PA, Fondo perequativo IRAP, Fondo solidarietà comunale, Versamenti
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nel D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ci sono alcune novità riguardanti la finanza e i tributi degli enti locali. Qui di seguito l’ultima parte delle novità.
Pagamenti debiti commerciali della P.A.
Viene abrogato l’art. 1, comma 857L. n. 145/2018, che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l’anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati.
Si prevede, che, limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l’applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall’ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) (come previsto dal comma 861). Qualora l’ente decida di avvalersi di tale facoltà, deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall’applicativo SIOPE+.
Viene posticipato dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine (previsto dal comma 862) entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali.
E’ anticipato dal 30 aprile al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente.
Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 196/2009, che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse amministrazioni l’obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.
Nella relazione illustrativa si afferma che tale adempimento assicurerà una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC (art. 50).
Istituzione Fondo perequativo IRAP
E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale. Per l’anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno quantificati annualmente con legge di bilancio.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per garantire alle Regioni la tempestiva erogazione della quota di fondo perequativo non assicurata dal gettito IRAP, con ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul nuovo fondo (art. 56).
Criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale
E’ riformulato il comma 449 dell’art. 1L. n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative.
Si interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell’anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, ed allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. É inoltre prevista una revisione della metodologia per la determinazione della differenza tra le capacità fiscali e il fabbisogno – che costituisce il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo – da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai fini della neutralizzazione della componente rifiuti. Per quel che concerne, infine, la perequazione della capacità fiscale, l’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario resta confermato, fino all’anno 2019, nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, prevedendo che, dall’anno 2020, tale quota sia incrementa del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2029 (art. 57, comma 1).
Esclusione dai vincoli di contenimento delle spese per la formazione
E’ esclusa, a decorrere dal 2020, l’applicabilità delle norme vigenti per il contenimento delle spese di formazione a regioni, enti locali e organismi ed enti strumentali. E’ previsto che le disposizioni legislative vigenti, di cui all’art. 6, comma 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria). L’art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, che la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Con riferimento specifico ai comuni si ricorda, peraltro, che il D.L. 50/2017 (art. 21-bis) ha già stabilito, a decorrere dal 2018, la disapplicazione di tale misura per i comuni e le loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che hanno rispettato il saldo di equilibrio del proprio bilancio, secondo la regola del pareggio di cui all’art. 9L. n. 243/2012.
Infine, nell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011, si prevede che per enti strumentali si intendono gli enti sui quali l’ente abbia determinati poteri di indirizzo o controllo; mentre per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica (art. 57, comma 2).
Cambia la quota dei versamenti in acconto
Modificata la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari. Nello specifico si prevede che (a decorrere dal 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata (art. 5 TUIR), nonché in quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR) i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.
Viene fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Pertanto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50 per cento, ovvero l’unica rata nella misura del 90 per cento (art. 58)

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto