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L’Azienda speciale non è legittimata all’acquisto di una nuova farmacia privata. Nota a TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 16 maggio 2018 n. 663.

QUI l’articolo completo

“Secondo il Collegio giudicante, non si rinviene alcuna legittimazione in capo all’azienda speciale (ancorché costituita per la gestione delle farmacie di proprietà comunale) nel procedere all’acquisto della farmacia, poiché, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. n. 475/1968, norma vigente al momento dell’adozione degli atti, il trasferimento della titolarità delle farmacie private può aver luogo solo a favore di farmacista iscritto all’albo professionale che sia già titolare di farmacia o che abbia conseguito l’idoneità a divenire tale.”

 

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