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Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, le istruzioni dell’INPS

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

Il D.L. n. 4 del 2019, quello sul Reddito di cittadinanza e “pensione quota 100”, ha introdotto all’art. 20, commi da 1 a 5, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione e ha previsto, al comma 6, una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Più in analisi, l’art. 20 offre la facoltà agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Tale facoltà è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado; il relativo onere è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La circolare

Beneficiari della facoltà di riscatto sono gli iscritti alle gestioni di cui sopra. Tre le condizioni evidenziate dall’INPS nella circolare n. 36:

– che ci sia almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda;

– che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, avuto riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati;

– che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedere il 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto. Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, tra cui collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto.

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo, per cui la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.

La domanda di riscatto, essendo limitata al triennio 2019-2021, può essere presentata fino al 31 dicembre 2021, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi on-line dedicati, ovvero tramite i patronati e intermediari dell’INPS.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili. La rateizzazione non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

In caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

Riscatto della laurea

Il riscatto dei corsi universitari di studi può essere effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età, con versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, L. n. 233 del 1990 – misura che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio – moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Diverso il calcolo nel caso in cui la domanda di riscatto riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo: l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Precisa l’INPS che se il riscatto è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa; se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare, per il periodo residuo, nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo; se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda e proporne una successiva e i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Circolare 5 marzo 2019, n. 36, INPS

Art. 20, commi da 1 a 5D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (G.U. 28 gennaio 2019, n. 23)

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