26/03/2019 – Azienda speciale consortile: compensi organi di amministrazione

Piemonte, del. n. 22 – Azienda speciale consortile: compensi organi di amministrazione

Pubblicato il 25 marzo 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, per quanto concerne i compensi dei componenti degli organi di amministrazione, all’ipotesi dell’azienda speciale consortile

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 22/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 marzo, hanno ribadito che l’azienda speciale consortile è soggetta alle prescrizioni vincolistiche di cui alla norma dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, in tema di riduzione dei costi dagli apparati amministrativi, attesa la riconducibilità alle risorse pubblicistiche quantomeno del conferimento del capitale di dotazione iniziale.

Ferma la natura di “ente strumentale dell’ente locale” dell’azienda speciale consortile, occorre distinguere fra aziende speciali consortili aventi personalità giuridica di diritto privato – ente economico – ricadenti nell’ambito di applicabilità dell’articolo 6, comma 2, e aziende speciali consortili aventi natura giuridica di diritto pubblico – ente pubblico non economico – rientranti nelle esclusioni espressamente previste dall’ultima parte della medesima norma (“consorzi e altre forme associative” fra regioni, province e comuni), in quanto dotate di personale assoggettato alle regole valevoli per tutti i dipendenti pubblici, prima fra tutte quelle dettate dal d.lgs. 165/2001, con conseguente diversa applicabilità dell’art. 5, comma 7, dello stesso d.l. 78/2010, sempre in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Il concetto di “contributo”, ai fini dell’applicabilità della disposizione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010 alle aziende speciali, e alle aziende speciali consortili, va inteso non solo come mera erogazione finanziaria ma come attribuzione da parte dell’ente pubblico di qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso qualunque beneficio in risorse pubbliche in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuire quelle passive (Corte dei conti, sez. Toscana, del. n. 29/2018).

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 22 – 19

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