14/03/2019 – Entro il 31 marzo le attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Entro il 31 marzo le attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

L’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è previsto dall’art. 14, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 150 del 2009, che affida all’organismo interno di valutazione la promozione e l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.

L’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 33 del 2013 attribuisce all’Anac il compito di controllare “l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza”.

L’Anac ha anche il compito, ai sensi del comma 2, di controllare l’operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle amministrazioni. Può inoltre chiedere all’organismo di valutazione ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Secondo quanto dispone il comma 4, il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione “costituisce illecito disciplinare”; l’Anac segnala l’illecito all’ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001 ai fini dell’attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La segnalazione viene altresì inviata ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.

L’Autorità anticorruzione ha adottato l’anno scorso la delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, con cui ha fornito le indicazioni destinate alle attestazioni da produrre entro il 31 marzo. Per la stessa data del 2017 aveva provveduto con la delibera n. 236, nella quale ha in particolare chiarito che sono tenuti all’attestazione non solo gli OIV ma anche “gli altri organismi con funzioni analoghe”, posto che gli artt. 16, comma 2, e 31D.Lgs. n. 150 del 2009 impongono agli enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti in diversi articoli tra i quali non è annoverato il 14, talché mantengono la possibilità di istituire o mantenere i “Nuclei di valutazione”.

Le indicazioni dell’Anac sugli obblighi di pubblicazione sono inoltre contenute nelle determinazioni 8 novembre 2017, n. 1134 e 28 dicembre 2016, n. 1310.

La nuova delibera. L’ambito di applicazione

Con la Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019, depositata il 7 marzo, l’Anac fornisce indicazioni alle amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, ordini professionali, società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, enti privati di cui all’art. 2-bis, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 33 del 2013 e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019.

Il documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV/Nuclei e contiene le prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2019 anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni.

Come nella delibera dell’anno scorso, la n. 141 del 2019 inizia dall’ambito soggettivo di applicazione della normativa:

– le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, in cui sono comprese le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

– gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, con l’esclusione di quelle quotate, le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

– le società a partecipazione pubblica non di controllo, le quali è opportuno che prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l’assolvimento.

Quest’anno l’Anac chiede agli OIV/Nuclei di attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione concentrandosi su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche:

– per le pubbliche amministrazioni sono i provvedimenti, i bilanci, i pagamenti, le opere pubbliche, la pianificazione e il governo del territorio, le informazioni ambientali;

– per gli enti e le società sono l’organizzazione, gli enti controllati, i provvedimenti, i bandi di gara e i contratti, le sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;

– per le società a partecipazione pubblica non di controllo sono i bilanci, le sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, i bandi di gara e contratti;

– per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato sono i bilanci ove previsti dalla disciplina di settore, i bandi di gara e i contratti.

I contenuti

L’attestazione è effettuata dall’OIV/Nucleo. Nel caso l’organismo di valutazione manchi, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT; dal rappresentante legale nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato è invece compito del rappresentante legale o dell’organo di controllo, ove previsto.

Per l’attestazione i suddetti soggetti devono utilizzare le apposite griglie allegate alla delibera, composte da un primo foglio relativo alla qualità dei dati, seguito da un secondo dedicato agli uffici periferici. Nella «Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi» (Allegato 3) l’OIV/Nucleo indica la data di svolgimento della rilevazione, elenca gli uffici periferici e descrive le modalità seguite ai fini dell’individuazione delle strutture, le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare.

La metodologia è descritta nei «Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione» (Allegato 4).

L’attestazione, la griglia di rilevazione e la scheda di sintesi sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione», entro il 30 aprile 2019.

Sui documenti così pubblicati, l’Anac effettua una vigilanza d’ufficio a campione, riservandosi di rendere noti in un rapporto, che sarà pubblicato al termine dell’attività svolta, i criteri di individuazione del campione selezionato di amministrazioni/enti/società. L’Autorità si riserva inoltre di segnalare agli organi di indirizzo i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV/Nuclei e altresì le ipotesi in cui la verifica rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato.

All’attività di vigilanza può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV/Nuclei. Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Delibera 27 febbraio 2019, n. 141, Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 14, comma 4, lett. g)D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (G.U. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.)

Art. 45, comma 1D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. 5 aprile 2013, n. 80)

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