07/03/2019 – Il Consiglio di Stato si esprime sullo schema di Linee guida ANAC aventi ad oggetto “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”

Il Consiglio di Stato si esprime sullo schema di Linee guida ANAC aventi ad oggetto “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”

QUI il parere del Consiglio di Stato

“1. Premessa
Con relazione trasmessa con nota prot.U. n. 2185, in data 11 gennaio 2019, rettificata con nota in pari data prot.U. n. 2441, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di Linee guida aventi ad oggetto “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”.
L’Autorità ha predisposto la propria relazione illustrativa per dare conto delle scelte adottate, anche in rapporto alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati.
Il testo delle Linee Guida è stato elaborato tenendo conto delle istruzioni operative fornite dalla Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) nella linea pratica per i dirigenti recante «Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d’appalto nel quadro delle azioni strutturali», adottate nel 2013 e dei contributi pervenuti dai soggetti intervenuti alla consultazione pubblica eseguita dall’ANAC.
Il documento è stato posto in consultazione pubblica, con modalità aperta, alla quale sono intervenuti 13 soggetti: 3 amministrazioni pubbliche e società pubbliche; 4 associazioni di categoria; 2 dipendenti pubblici; 2 imprese private; 2 soggetti che hanno chiesto di mantenere l’anonimato.
L’Autorità ha ritenuto di non prendere in considerazione nelle Linee guida in esame particolari ipotesi di potenziali situazioni di conflitto di interessi già altrimenti disciplinate.
Al riguardo, questa Sezione ritiene che l’Autorità abbia correttamente evitato di fornire indicazioni di dettaglio (fatto salvo quanto si dirà innanzi circa l’opportunità di esemplificazioni chiarificatrici) considerando che lo schema di Linee guida proposto reca indicazioni di carattere generale mentre prescrizioni più analitiche, con riferimento a specifiche casistiche, sono state fornite nel PNA 2016, adottato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.
Ciò vale anche per ciò che concerne il conflitto di interessi in ambito sanitario, poiché l’Autorità si è già occupata di tale problematica con le Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del SSN, approvate 20 settembre 2016, da A.N.AC., Ministero della Salute e AGENAS.
L’Autorità ha rappresentato di adottare le Linee guida in esame in attuazione dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di fornire indicazioni non vincolanti per i destinatari, per favorire la diffusione delle migliori pratiche e la standardizzazione dei comportamenti da parte delle stazioni appaltanti, nell’ottica di addivenire alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni di legge.
L’art. 213 del codice dei contratti pubblici, dopo aver stabilito che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal d.lgs. n. 50/2016, all’Autorità nazionale anticorruzione (comma 1), prevede che l’Autorità, attraverso Linee Guida, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche; trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti (sopra indicati) ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti; per l’emanazione delle Linee Guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle Linee Guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal codice dei contratti pubblici (comma 2).”

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