31/05/2019 – Segretario comunale – incarico da Autorità d’Ambito ottimale

Segretario comunale – incarico da Autorità d’Ambito ottimale

In riferimento alla risposta pubblicata sul presente sito in data 27 maggio 2019, in ordine alla possibilità di conferire ad un Segretario comunale, da parte di un Autorità d’Ambito ottimale in materia di risorse idriche, le funzioni relative alla Segreteria, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, si tiene a precisare:
– l’ATO è a tutti gli effetti un soggetto di diritto pubblico, pertanto soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– l’incarico è da conferire ad un Segretario di un Comune facente parte dell’Ambito;
– l’incarico riguarda l’assistenza agli organi dell’Ente, la verbalizzazione delle sedute dell’assemblea e lo svolgimento di tutte le funzioni relative alla trasparenza e la prevenzione di corruzione;
– l’incarico non prevede né vincoli d’orario né subordinazione. (Per il personale degli enti locali esiste l’art. 14 del ccnl di comparto del 2000 che permette di stipulare convenzioni tra Enti per utilizzo del personale).
Per il segretario comunale ci possono essere forme analoghe o esiste solo incarico di collaborazione ?
a cura di Federico Gavioli
 
Nel precisare che si tratta di risposta che richiederebbe un importante approfondimento sulla questione , si ribadisce quanto già affermato nel precedente quesito , in relazione alle forme di collaborazione con una normativa attualmente non esaustiva sulle molte problematiche applicative ai casi specifici in merito, o meno , alle incompatibilità.
Va preliminarmente evidenziato che in linea generale nel nostro ordinamento opera il principio dell’incompatibilità tra l’impiego pubblico e lo svolgimento in via continuativa di qualsivoglia altra attività remunerativa.
Tuttavia, il predetto principio è stato temperato dalla previsione della possibilità che il dipendente pubblico possa ottenere dall’ente di appartenenza, in casi e situazioni particolari, l’autorizzazione a svolgere attività lavorative che fuoriescano dall’ambito istituzionale, fermo restando l’integrale assolvimento dei doveri d’ufficio.
La disciplina è contenuta, da ultimo, nell’art. 53D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare nel comma 5, per quanto interessa in questa sede, che prevede espressamente la possibilità che i dipendenti pubblici possano assumere incarichi in società di capitali.
La previsione normativa è applicabile anche ai Segretari comunali e provinciali in virtù del richiamo contenuto nell’art. 16D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (che disciplina l’attività e lo status dei segretari comunali) che ad essi estende la disciplina contenuta negli artt. 60 e segg., D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
In particolare l’art. 60, precisa che l’impiegato pubblico non può accettare “cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente”.
Il richiamo contenuto nella disciplina speciale che regolamenta lo status dei Segretari comunali implica il riconoscimento, per esempio, della possibilità di nomina in organi di amministrazione di società, previa autorizzazione del Sindaco o del Presidente della Provincia.
Le norme che disciplinano la figura ed il ruolo del Segretario comunale contenute nel TUEL e nella disciplina normativa di settore, il citato D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, non contengono, per esempio, alcuna specifica indicazione di incompatibilità fra ruolo del Segretario ed amministratore di società pubblica e se si tiene conto che le norme sulle incompatibilità hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione, deve ritenersi che, in linea di principio, il Sindaco o il Presidente di una Provincia possa nominare il Segretario dell’ente in qualità di collaboratore di un ATO, fermo restando che l’incarico non pregiudichi: il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dell’attività istituzionale del Segretario, sia in relazione alle funzioni che devono essere svolte nell’ente di appartenenza che a quelle connesse all’incarico da assumere; la funzione di garanzia della trasparenza ed imparzialità che caratterizza l’attività del Segretario comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del TUEL.
Non si è a conoscenza, al caso specifico in questione, di forme analoghe diverse dalla collaborazioni per il dipendente pubblico, in regime di lavoro a tempo pieno, a tempo indeterminato.

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