31/05/2019 – Mobilità in entrata di personale non assunto con procedure concorsuali.

Mobilità in entrata di personale non assunto con procedure concorsuali.

(Deliberazione Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 157/2018/PAR).
Il Sindaco del Comune di Massafra (TA) ha inoltrato alla Sezione Regionale di controllo della Puglia una richiesta di parere in ordine alla possibilità, alla luce della Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 4/2016, di coprire un posto vacante in dotazione organica tramite mobilità in entrata di una risorsa proveniente da un IPAB, in via di soppressione, assunta quest’ultima senza procedura concorsuale.
L’istante faceva inoltre presente che la indicata mobilità sarebbe, ai fini del turn over, equivalente ad una nuova assunzione come sembrerebbe trarsi da una posizione interpretativa a suo tempo emergente dalla Deliberazione n. 504 del 2017 della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e relativa a un analogo caso di mobilità in entrata di dipendente proveniente da enti assoggettati a vincoli assunzionali differenziati. La mobilità cui fa riferimento il richiedente, pertanto, parrebbe disposta in assenza di disposizioni normative specifiche che impongano a quest’ultimo, ove accetti la mobilità, di verificare le modalità con le quali l’Ente di provenienza abbia assunto il dipendente. Ciò, in quanto, in presenza di cessione di contratto, il mero passaggio di questo dall’amministrazione di provenienza a quella di destinazione non consentirebbe una verifica delle modalità con la quale il rapporto si è costituito.
Il Collegio, verificando in primis i requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva e rilevando la sussistenza di entrambi i presupposti si pronunciava nel merito al quesito posto dall’amministrazione locale alla luce della normativa vigente e dei principali indirizzi giurisprudenziali ricostruendo il quadro normativo di riferimento.
Veniva preliminarmente richiamato l’art. 30 del Testo unico del pubblico impiego (Decreto Legislativo n. 165/2001) rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” ove, al comma 1, si dispone che: “…Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere…”.
In riferimento alle modalità di attivazione delle procedure di mobilità, il medesimo art. 30 cit. al comma 2-bis  prevede  che: “…Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria…”.
La Sezione pugliese richiama l’attenzione sul fatto che la ratio dell’istituto della mobilità sta nella garanzia di una più razionale distribuzione delle risorse tra le P.P.A.A. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché nell’assicurare delle economie nella spesa di personale complessivamente intesa, anche in relazione alla circostanza che la stessa   assicura una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico. La mobilità per tali ragioni è alternativa all’assunzione di nuovo personale tramite concorso o scorrimento delle graduatorie in quanto in detta ipotesi il personale è semplicemente trasferito con il consenso dell’amministrazione di appartenenza. (vengono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, 28 giugno 2016, n. 2929 e Sez. II, 23 agosto 2016, n. 3677).
l Collegio della Puglia in merito al quesito formulato, tuttavia, evidenzia che l’istituto della mobilità non può modificare o eludere i requisiti di accesso al pubblico impiego sanciti dall’art. 97 Cost. stante la natura pubblicistica del rapporto d’impiego instaurato ab initio. Ne consegue, dunque, che il successivo passaggio in altra amministrazione è ammissibile solo per i dipendenti che sono stati originariamente assunti mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche.
Alla luce di detta lettura, pertanto, la Sezione ragionevolmente afferma che la copertura del posto vacante deve avvenire previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale in ossequio alla delibera delle Sezione delle Autonomie n. 4/2016 richiamata dallo stesso ente nella proprio con riferimento alle problematiche riguardanti il riassorbimento del personale delle IPAB – anche in caso di soppressione prevista ex lege delle stesse – ha affermato l’inderogabilità del “…principio sancito dall’art. 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un concorso pubblico…”.
 
Dott. Giampiero Pizziconi, Consigliere della Corte dei conti. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e Sezione regionale di controllo per il Veneto.

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