29/05/2019 – L’agente di riscossione autentica atti e ruoli  

L’agente di riscossione autentica atti e ruoli  

di FRANCESCO RUBERA – Italia Oggi – 28 Maggio 2019
L’ Agente della riscossione (Adr) è gestore di un pubblico servizio, può autenticare atti che detiene in originale o i ruoli di riscossione di cui è depositario tramite dipendenti delegati, che sono pubblici ufficiali. Il disconoscimento della conformità, deve essere chiaro e circostanziato, attraverso l’ indicazione specifica sia del documento, che degli aspetti per i quali si assume la difformità. È quanto sancito dalla Cassazione sez. 6 con ordinanza 7736/19 pubblicata il 20/3/2019 che ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la sentenza della Ctr Sicilia che accoglieva l’ appello dell’ ufficio, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività, sulla base della prova della notifica della cartella, sebbene fornita in copia fotostatica disconosciuta genericamente dal contribuente.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cc e dell’ art. 22, commi 4 e 5 del dlgs 546/92 in quanto, a suo parere, nonostante la contestazione di difformità, la Ctr non aveva ordinato l’ esibizione del documento originale. La Corte, con l’ ordinanza in commento, ha ribadito che l’ Adr è depositario del ruolo di riscossione e può rilasciarne copia. Ai sensi dell’ art. 22 del dlgs 546/92, comma 4, che regola la costituzione del ricorrente, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’ onere di contestarne la conformità all’ originale, come previsto dagli artt. 2712 e 2719 cc.
Essi hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente contestate dalla parte contro la quale sono prodotte (ordinanza Cassazione 30/4/2010, n. 10492). Ed invero, con ordinanza 8446/2015 la Cassazione, nel richiamare il principio processuale di parità di armi, aveva sancito l’ idoneità delle copie conformi all’ originale prodotte dal resistente appellato nel processo tributario, ai sensi dell’ art. 22, seppur a parti invertite, ma la contestazione non deve essere generica, ma chiara, circostanziata ed esplicita, ossia, indicare gli elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta.

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