29/05/2019 – Definizione agevolata tributi: arrivano le risposte ai quesiti

Definizione agevolata tributi: arrivano le risposte ai quesiti

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
L’Agenzia delle entrate fornisce, con la circolare n. 10 del 15 maggio 2019, risposte ai quesiti ricevuti ( i primi chiarimenti sono stati dati con la circolare n. 6 del 1° aprile 2019), riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. I chiarimenti sono utili anche nel caso in cui l’ente territoriale ha deliberato l’adozione della definizione agevolata delle controversie dei propri tributi e dove l’ente territoriale o un suo ente strumentale è parte del giudizio. Vediamo qui di seguito quelle risposte utilizzabili ai fini della gestione della definizione dei tributi locali.
La lite avverso le cartelle in caso di omesso versamento
Le liti vertenti sui ruoli e sulle cartelle di pagamento possono essere definite in via agevolata soltanto quando tali atti assolvano anche una funzione di natura impositiva. Ciò si verifica quando il ruolo e la cartella di pagamento siano stati emessi a seguito della rettifica dei dati indicati in dichiarazione e, quindi, attengano a tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dal contribuente oppure quando essi, non essendo stati preceduti da atti impositivi presupposti, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e nel ricorso sia stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo. Pertanto, la definibilità in via agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento va esclusa anche nel caso in cui il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto.
La determinazione della somma da versare in caso di sentenza posteriore al 24 ottobre 2018
L’art. 6D.L. n. 119 del 2018 nel regolamentare il quantum dovuto per la definizione agevolata della controversia, conferisce rilievo alla situazione processuale esistente al 24 ottobre 2018. La pronuncia della Commissione tributaria provinciale intervenuta successivamente a tale data non rileva. Pertanto, se la costituzione in giudizio del ricorrente è stata effettuata entro la medesima data del 24 ottobre 2018, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
Controversia sospesa: come si determina la somma da versare
In presenza dei presupposti richiesti dall’art. 6D.L. n. 119 del 2018, la controversia sospesa nel dicembre 2015 dalla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’art. 295 c.p.c può essere definita con il pagamento del 90 per cento del relativo valore.
La definizione con il pagamento del 5 – 15 per cento
La definizione agevolata della lite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del relativo valore trova applicazione con esclusivo riferimento alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate(o l’ente locale) sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. La soccombenza dell’Agenzia delle entrate(o ente locale) è determinata dal raffronto tra quanto chiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera “integrale” quando la domanda del contribuente sia stata accolta in toto. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate (o ente locale) è risultata parzialmente vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio, è possibile effettuare la definizione con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia per la parte ancora in contestazione alla data di presentazione della domanda di definizione.
Importo da versare in caso di soccombenza nel giudizio di riassunzione
E’ stato prospettato il caso in cui sia la CTP sia la CTR hanno deciso in favore del contribuente. Successivamente la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR, che a sua volta ha emesso una sentenza favorevole al contribuente depositata prima del 24 ottobre 2018 e impugnata in Cassazione con ricorso notificato prima del 19 dicembre 2018. In questo caso la controversia è definibile tramite il pagamento di un importo corrispondente al 15 per cento del relativo valore, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’art. 6D.L. n. 119 del 2018. Tale norma opera, infatti, anche qualora l’ultima pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente, sia stata emessa dalla Commissione tributaria regionale in qualità di giudice del rinvio.
Il rinvio per la sola determinazione delle sanzioni
Nel corso di un giudizio avente ad oggetto un accertamento contenente imposta e sanzioni collegate al tributo, la Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, dichiarando la debenza dell’imposta e rinviando alla CTR esclusivamente per la rideterminazione delle sanzioni. La lite relativa all’imposta deve considerarsi non più pendente – dunque non definibile – con la conseguenza che un’eventuale definizione agevolata possa attenere soltanto ai profili sanzionatori? In sede di chiarimento è affermato che la pronuncia della Corte di cassazione che statuisce la debenza del tributo ha valore di giudicato. Pertanto la lite risulta ancora pendente esclusivamente in ordine alle sanzioni ed è definibile senza il pagamento di alcun importo, considerato che il tributo risulta definito.
Importi scomputabili ed eccedenza alle somme dovute
Gli importi versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati, a seguito di sentenza favorevole al contribuente, possono essere scomputati dalle somme dovute per la definizione agevolata. Tuttavia, ritenuto che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, le maggiori somme corrisposte in pendenza di giudizio non risultano rimborsabili.
A quale Commissione tributaria va indirizzata la domanda di sospensione
E’ stato chiesto dove va presentata la domanda di sospensione nel caso in cui una sentenza di primo grado del 19 luglio 2018 è stata appellata in data 18 febbraio 2019 dall’Ufficio. In sede di risposta è stato chiarito che, nella situazione prospettata, la domanda di sospensione va presentata alla segreteria della Commissione tributaria regionale, presso la quale pende l’appello proposto dall’Ufficio.

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