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Appalti: le conseguenze in caso di presentazione di falsa documentazione in gara

Pubblicato il 28 maggio 2019

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione in sede di partecipazione alla procedura di gara, la stazione appaltante è tenuta ad escludere l’operatore economico nonché a segnalare il fatto all’Anac ai fini dell’eventuale iscrizione nel casellario informatico.
L’ulteriore sanzione dell’escussione della cauzione provvisoria può essere disposta solo nei confronti dell’aggiudicatario.
Questo il principio ribadito dal Tar Puglia, Lecce, con la sentenza n. 775 del 14 maggio 2019.
Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento, in regime di concessione, del servizio di gestione dei Bar – Punti Ristoro.
Il disciplinare di gara prevedeva il sopralluogo (facoltativo) nei locali destinati all’espletamento del servizio, disponendo che, in caso di mancata effettuazione del sopralluogo, l’impresa, “successivamente alla presentazione dell’offerta, non potrà avanzare obiezioni o pretese in merito alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell’offerta stessa”.
Dopo l’apertura delle offerte tecniche, il legale di un concorrente aveva segnalato la falsità degli attestati di sopralluogo prodotti da altro concorrente.
Dai riscontri effettuati dal Rup era emerso che le attestazioni erano state materialmente contraffatte.
Infatti, la ditta aveva prodotto gli attestati del sopralluogo svolti in occasione della prima edizione della gara, successivamente annullata, ma con la data alterata, cioè con una data diversa e successiva a quella del nuovo bando.
La stazione appaltante, dunque, aveva disposto l’esclusione del concorrente, la segnalazione dell’accaduto all’Anac, nonché l’escussione della cauzione provvisoria.
Come evidenziato dai giudici amministrativi, non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione, la stazione appaltante non poteva procedere ad escutere la garanzia.
Infatti, in base all’articolo 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016, l’escussione della garanzia si colloca solo dopo il momento dell’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, non operando, viceversa, quando l’aggiudicazione non sia ancora intervenuta (Tar Lazio, Roma, n. 900/2019 e n. 2838/2019).
Legittimamente, invero, sono state applicate le due sanzioni dell’esclusione dalla gara e della segnalazione all’ANAC ai fini dell’eventuale iscrizione nel casellario informatico.
A prescindere dal fatto che il sopralluogo fosse facoltativo, è indubitabile che, essendo stata alterata la data, l’impresa aveva reso una dichiarazione non veritiera.
Tale condotta rappresenta, senza dubbio, una immutatio veri, che concretizza la fattispecie espulsiva di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. 50/2016 (imposta nel caso di presentazione di falsa dichiarazione/documentazione), oltre che comportare tutte le ulteriori conseguenze di cui agli articoli 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 (segnalazione all’Anac) e 76 del d.pr. 445/2000.

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