28/05/2019 – Per il dipendente licenziato la tardività della prima contestazione può essere superata da una seconda contestazione nei termini

Per il dipendente licenziato la tardività della prima contestazione può essere superata da una seconda contestazione nei termini

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Ad un dipendente di un ente pubblico erano state mosse due contestazioni disciplinari entrambe espulsive, la prima è stata giudicata tardiva mentre la seconda è stata ritenuta dalla Corte di Appello effettuata nei termini. La seconda contestazione disciplinare accolta aveva ad oggetto la violazione continuata, da parte del dipendente, di un preciso ordine di servizio cui gli erano state affidate nuove attività, avendo egli gestito per più di un anno le pratiche del precedente servizio. A differenza del Tribunale di prima istanza che aveva giudicato tardiva la contestazione disciplinare, confermando lo stesso giudice l’ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria, la Corte di appello ha, invece, accolto l’opposizione dell’ente sia in merito al rispetto dei termini, per avere l’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari agito nei termini normativamente imposti, a nulla rilevando la conoscenza dei fatti da parte del responsabile della struttura, sia in merito alla proporzionalità della sanzione espulsiva, evidenziando l’inottemperanza da parte del dipendente alle direttive datoriali, protrattasi per oltre un anno, attività svolte che non potevano essere giustificate né dalla mancata disabilitazione della password, né da pretesi picchi di attività, perché il dipendente era a conoscenza dell’ordine di servizio e lo aveva violato con carattere di sistematicità.
Il dipendente affida il suo ricorso in Cassazione evidenziando i seguenti errori dei giudici di appello.
Il primo luogo la contestazione è avvenuta a distanza considerevole dai fatti accertati con il primo licenziamento giudicato tardivo, infatti si trattava di operazioni compiute nell’anno 2013 mentre la contestazione è stata formulata solo nell’anno 2015, non essendo abilitata la PA a recuperare infrazioni disciplinari commesse dal dipendente a distanza di anni. Inoltre, la PA era a conoscenza, in questi due anni di tempo inutilmente trascorsi, delle attività espletate dal dipendente in quanto il sistema informatico consentiva di individuare immediatamente il dipendente che aveva curato la procedura. Evidenzia al tal fine il dipendente come la contestazione disciplinare debba rispettare lo statuto dei lavoratori (art. 7L. n. 300 del 1970) in quanto l’immediatezza della contestazione è da ritenersi elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro perché tutela, da un lato, il diritto di difesa del dipendente, dall’altro il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto addebitato.
Altro errore sarebbe stato commesso dalla Corte di Appello che non avrebbe adeguatamente valorizzato la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto a quella conservativa prevista dal regolamento di disciplina dell’ente, trattandosi nel caso di specie al più di negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati.
La conferma della sanzione espulsiva
Per i giudici di Piazza Cavour è infondato il motivo che riguarda la violazione dei termini previsti dallo statuto dei lavoratori, ai fine del riscontro della tempestività della contestazione disciplinare. Per il pubblico impiego, infatti, il legislatore ha disciplinato la sanzione del licenziamento nel pubblico impiego eliminato il rinvio all’art. 7L. n. 300 del 1970. E’, infatti, con l’art. 55-bisD.Lgs. n. 165 del 2001che il legislatore ha previsto una disciplina specifica per il pubblico impiego privatizzato, precisando in dettaglio «forme e termini del procedimento disciplinare» e, al fine di assicurare la necessaria tempestività dell’esercizio del potere disciplinare, è stato previsto che, nei casi in cui la sanzione ecceda la competenza riconosciuta al dirigente responsabile della struttura, quest’ultimo «quando ha notizia» della condotta disciplinarmente rilevante, trasmette gli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari che provvede alla contestazione «entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti… ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione». Il giudice di legittimità ha, ormai, chiarito in via definitiva come il «valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un’interpretazione che lasciasse nel vago il giorno iniziale del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni. Pertanto, ai fini della decorrenza dei termini perentori previsti dall’art. 55-bis per l’avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una «notizia di infrazione» di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (tra le tante Cass. n. 22075 del 2018Cass. n. 21193 del 2018Cass. n. 6989 del 2018). Nel caso concreto, pertanto, la contestazione disciplinare è avvenuta nei termini contando il giorno iniziale della conoscenza degli addebiti pervenuti formalmente all’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari e la conclusione del procedimento avvenuta nell’arco temporale previsto dal legislatore (entro 120 giorni). Inoltre, in disparte la regolarità e tempestività dell’azione disciplinare, precisa la Cassazione come il ricorso non meriti apprezzamento anche nella parte in cui facendo leva sulla conoscibilità dell’infrazione, invochi il principio dell’affidamento incolpevole, sostenendo che il comportamento dell’ente avrebbe indotto il dipendente a ritenere lecita la condotta poi contestata. Infatti, il giudice di legittimità ha da sempre evidenziato come l’esercizio del potere disciplinare, nell’impiego pubblico contrattualizzato, è obbligatorio e non facoltativo, con la conseguenza che, nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’inerzia nella repressione del comportamento contrario ai doveri di ufficio può solo rilevare quale causa di decadenza dall’esercizio dell’azione, ove comporti il mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore, ma non può mai fare sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta vietata, perché il principio dell’affidamento incolpevole presuppone che il potere del datore sia discrezionale, di modo che l’inerzia possa essere interpretata dal lavoratore subordinato come rinuncia all’esercizio del potere medesimo e come valutazione in termini di liceità della condotta.
In merito alla proporzionalità della sanzione espulsiva, dove il ricorrente critica la decisione della Corte di Appello, il ricorso è inammissibile, in quanto spetta al solo giudice di merito sindacare la proporzionalità della sanzione comminata dall’ente pubblico. In ogni caso, precisa la Cassazione, la Corte di Appello ha ritenuto la condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, perché protrattasi nel tempo, in violazione di specifico ordine di servizio ed idonea a palesare una sensibile e radicata scarsa inclinazione del dipendente ad attuare diligentemente gli obblighi assunti.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto