28/05/2019 – Gli appalti sottosoglia d’interessa transfrontaliero e gli obblighi di trasparenza e pubblicità

Gli appalti sottosoglia d’interessa transfrontaliero e gli obblighi di trasparenza e pubblicità

 28/05/2019 Lavori Pubblici
Le procedure per aggiudicarsi gli appalti di valore inferiore alle soglie Ue, con carattere transfrontaliero, devono avere un’adeguata garanzia di pubblicità da parte delle Pubblica Amministrazione. La valutazione per il carattere frontaliero si effettua basandosi su diversi parametri.
Con il parere n 1312/2019 sulla bozza di revisione delle linee guida Anac per la disciplina delle procedure di affidamento sottosoglia, il Consiglio di Stato chiarisce elementi rilevanti al fine di individuare gli appalti che, nonostante abbiano un valore minore delle soglie previste dall’articolo 35 del Codice dei contratti, si rivelano importanti per gli operatori economici di più paesi. Nel chiarimento sono riportate anche le novità prodotte dal DL 32/2019, che si è espresso proprio in relazione alla potenziale rilevanza per operatori di più Paesi di un appalto sottosoglia, che data la sua natura rende impossibile utilizzare l’esclusione automatica delle offerte (in gare con il prezzo più basso), pur mantenendo coerenza con quanto previsto dal diritto euro-unitario.  
La Corte di giustizia dell’Unione europea che per l’affidamento degli appalti sottosoglia, il rispetto per le norme fondamentali e per i principi del Trattato sono vincolanti per gli appaltanti, soprattutto per quanto riguarda il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, e l’obbligo di trasparenza derivante da questo.
Un appalto di lavori può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato, e in relazione alla propria tecnicità o all’ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri. Spetta all’amministrazione aggiudicatrice determinare se l’appalto presenta un interesse transfrontaliero, i cui criteri oggettivi necessari per stabilirlo possono però giungere da una normativa specifica, tra cui anche i regolamenti degli enti locali. Tra i criteri che potrebbero essere utilizzati, il Consiglio di Stato ha chiarito che probabilmente si troveranno l’importo dell’appalto se consistente (vicino alla soglia), combinato al luogo in cui saranno eseguiti i lavori, ma anche dalle caratteristiche tecniche dei servizi, dei lavori o dei prodotti in oggetto dell’acquisto. L’interesse transfrontaliero difficilmente avrà luogo per gli acquisti di valore limitato, a meno che non si tengano in un territorio che coinvolga diversi Stati membri (ad esempio un’area di confine).
Appalti e concessioni di interesse transfrontaliero devono però avere garanzie di trasparenza, per essere certi che le stazioni appaltanti producano procedure di aggiudicazione adeguate, ed i cui mezzi di pubblicità si rivelino efficaci e ben aperti al mercato delle imprese estere, oltre a dover rispettare i principi generali del Trattato e le norme fondamentali.
 
Articolo di Loris Pecchia

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