28/05/2019 – Divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione – Segretario comunale

Divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione – Segretario comunale

Il comma 1148, lettera h), dell’art. 1L. 27 dicembre 2017, n. 205 – differisce al 1 luglio 2019 l’applicazione del divieto di cui all’art. 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Alla luce di tale disposizione, un segretario Comunale che ha un contratto di collaborazione per le funzioni di Segretearia di un’Assemblea d’Ambito territoriale Ottimale, con quale forma di contratto potrebbe continuare ad espletare le sue funzioni?
a cura di Federico Gavioli
L’art. 1, comma 1148, lett. h), delle legge di Bilancio 2018, veicolata nella L. 27 dicembre 2017, n. 205, introduce una disposizione che estende di un anno la facoltà delle pubbliche amministrazioni di utilizzare contratti di collaborazione. La norma dispone che “E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
Così recita l’art. 7, comma 5-bisD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. Testo unico del pubblico impiego), inseritovi dall’art. 5, comma 1, lett. a)D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Quest’ultimo decreto legislativo (all’art. 22, comma 8) ha posto al contempo una disposizione transitoria, prevedendo che quel divieto di collaborazioni continuative si applicasse a decorrere dal 1° gennaio 2018 (dunque non per l’anno 2017).
La disposizione recata dalla lettera h) del comma 1148 delle legge di Bilancio 2018 incide su tale determinazione temporale, posticipandola al 1° gennaio 2019.
Pertanto il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuativa, sopra richiamato, non si è applicata nell’anno 2018. La sua efficacia è stata posticipata di un anno, cioè a partire dal 2019.
Tuttavia, il comma 1131, lettera f), dell’art. 1L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) , differisce al 1 luglio 2019 l’applicazione del divieto di cui all’art. 7D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si effettuano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Va evidenziato che i contratti posti in essere in violazione del suddetto divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale.
La norma è obiettivamente molto complessa da applicare ai casi concreti come quelli indicati dal gentile lettore; l’assenza di precisa istruzioni rendono ancora più complicato fornire certezze alle molte casistiche che si possono prospettare nel pubblico impiego.
Tra l’altro i “Decreti Madia” sulla riforma del pubblico impiego, prendendo le mosse dal Jobs Act, hanno riformulato le norme che disciplinano il conferimento di lavoro autonomo a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, introducendo limiti più stringenti per le collaborazioni coordinate e continuative, che non spariscono ma si ripresentano sotto una nuova veste.
Nel caso in esame non si è del tutto convinti che tali forme di collaborazioni , relativamente a personale già in servizio nella pubblica amministrazione con specifici incarichi siano vietati ; tuttavia sarebbe il caso di fornire precise indicazioni invece che continuare a disporre delle proroghe su norme di complessa applicazione.

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