27/05/2019 – Le altre strutture comunali non possono subordinare la polizia municipale

Le altre strutture comunali non possono subordinare la polizia municipale

 27/05/2019 Qualità della PA
Con la sentenza 1470/2019, il Tar della Campania ha ribadito che il corpo di polizia locale/municipale non può essere utilizzato dal Comune come struttura intermedia in una più ampia articolazione burocratica.
Il caso prende il via quando un dirigente della polizia municipale ha impugnato gli atti presentati da un Comune, che nella sua macro organizzazione inseriva la polizia locale all’interno del settore amministrativo. Il dirigente sosteneva che la polizia municipale non potesse essere collocata come struttura intermedia in una più ampia articolazione burocratica. Il Tar ha confermato il pensiero del dirigente, affermando che non si può trovare omogeneità tra la polizia locale e il settore amministrativo, e l’organizzazione proposta dal Comune avrebbe inficiato l’autonomia delle funzioni del corpo di polizia municipale.
Il servizio di polizia municipale è infatti un corpo con una propria identità organizzativa, autonoma e derivante da quella delle strutture militari (dai quali mutua perfino la gerarchia), formato dall’aggregazione dei vari dipendenti comunali che svolgono servizi di polizia locale, a vari livelli. Il comandante posto in capo a questa aggregazione (a sua volta un vigile urbano) risponde direttamente al sindaco prendendo su di sé le responsabilità del corpo. La legge 65/1986 prevede proprio un’organizzazione giuridica ed una economica, per la polizia locale, diverse da quelle degli altri dipendenti comunali, mantenendosi ovviamente all’interno della legge quadro relativa all’impiego pubblico. Gli addetti (tutti) della polizia municipale hanno anche le funzioni della polizia giudiziaria, di quella stradale e della pubblica sicurezza, con il riconoscimento delle relative qualità. Allo stesso tempo l’autonomia della polizia municipale è relativa alle funzioni svolte dal personale di appartenenza. Alle più comuni attività di vigilanza sull’osservanza di norme, dei compiti di prevenzione e di regolamenti nei settori di competenza comunale (adottando gli appropriati provvedimenti sanatori), la polizia municipale incorpora anche le funzioni dei corpi di polizia sopracitati, per questo necessita di una forte autonoma, come ben esplicitato dall’articolo 9, legge 65/1986, che si premura di chiarirne le varie competenze. Con queste motivazioni, il Tar della Campania ha chiarito che la polizia municipale non può essere utilizzata come struttura intermedia (nella specie, una sezione) di un compendio burocratico più ampio, né tantomeno finire subordinata ad altri comparti della struttura burocratica comunale.
Articolo di Laura Egidi

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