24/05/2019 – Spesa per missioni e indennità chilometriche: rapporto tra norma regionale e statale

Sardegna, del. n. 30 – Spesa per missioni e indennità chilometriche: rapporto tra norma regionale e statale

Pubblicato il 23 maggio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 10/2011 che riconosce agli enti locali della Sardegna di derogare ai limiti di spesa di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 del d.l. 78/2010, relativamente alle somme trasferite dalla Regione, ivi comprese quelle del fondo unico regionale.
Nello specifico l’ente ha fatto riferimento alla spesa per missioni e per indennità chilometriche.
I magistrati contabili della Sardegna con la deliberazione 30/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, hanno evidenziato che i limiti di spesa previsti dal d.l. 78/2010 sono espressione di principi di coordinamento di finanza pubblica e, come tali, non sono derogabili da una norma di rango regionale, alla quale è rimesso un ruolo di adattamento dell’ordinamento regionale.
Si deve, quindi, optare per una lettura della norma costituzionalmente orientata, tenendo conto che i limiti di spesa introdotti dal d.l. 78/2010 riguardano tutte le amministrazioni incluse nel conto economico consolidato e, quindi, anche la Regione e il suo bilancio.
Secondo i magistrati contabili, pertanto, il trasferimento regionale ai Comuni, previsto dalla menzionata legge regionale, può consentire a questi di derogare al limite di spesa di cui all’articolo 6 del d.l. 78/2010 solo quando le risorse del bilancio regionale trasferite all’ente locale provengano da contributi privati o risorse comunitarie inerenti la spesa (comunale) che si intende effettuare, ossia quando si tratti di risorse aggiuntive che non rilevano nei saldi di bilancio degli enti inclusi nel conto economico consolidato.
Diversamente, per ogni altro trasferimento dal bilancio regionale a quello comunale, indipendentemente dal vincolo di destinazione della spesa trasferita, si deve tenere conto del limite di spesa di cui all’articolo 6 del d.l. 78/2010 e della sua applicabilità sia alla Regione che al Comune.
Di conseguenza, il Comune potrà superare il limite di spesa a condizione che la Regione consegua un corrispondente risparmio rispetto al tetto di spesa di sua pertinenza e nel medesimo esercizio, realizzando in tal modo una compensazione “verticale” tra limiti di spesa, idonea a consentire, complessivamente, il rispetto a livello aggregato (inteso come Regione-Comune) dei vincoli di finanza pubblica previsti dal d.l. 78/2010.

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