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Basilicata, del. n. 27 – Segretario titolare di sedi convenzionate: rimborso spese di viaggio

Pubblicato il 23 maggio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere il rimborso delle spese sostenute dal Segretario reggente per l’uso del mezzo proprio per i tragitti dal Comune capofila della Segreteria Convenzionata di cui sia titolare e il Comune dove sia stato incaricato di svolgere i compiti connessi con la specifica professionalità posseduta.
I magistrati contabili della Basilicata con la deliberazione 27/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 maggio, hanno confermato la vigenza dell’art. 45, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata negli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione (sez. Lombardia, del. n. 294/2017).
Il ricorso all’uso del mezzo proprio deve essere sempre autorizzato.
Con tale autorizzazione, che va motivata, il Sindaco ne attesta, sia pure indirettamente, la necessarietà (ad esempio, assenza di linee di trasporto pubblico locale).

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