24/05/2019 – Non compete al dirigente comunale il disconoscimento del credito alla base di un presunto debito fuori bilancio

Non compete al dirigente comunale il disconoscimento del credito alla base di un presunto debito fuori bilancio

E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 24/5/2019)
“Come è noto, la competenza in materia di riconoscimento di un debito fuori bilancio è di esclusiva competenza del consiglio comunale, che si esprime con apposita deliberazione (art. 194 comma 1 del Testo Unico Enti Locali – decreto legislativo n. 267/2000).

Applicando tale indubitabile principio, il TAR Puglia, Lecce, sez. I, nella sentenza 26 aprile 2019, n. 688, ha affermato l’illegittimità del provvedimento del dirigente dell’ufficio lavori pubblici del Comune che, dinanzi alla richiesta di avvio dell’iter di riconoscimento di un presunto debito fuori bilancio da parte di un operatore economico e relativo a prestazioni effettuate in difetto delle regole che disciplinano la spesa (fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL), ha disconosciuto il diritto di credito dell’operatore. Secondo i giudici, si tratta di un provvedimento viziato da incompetenza, avendo esercitato il dirigente un potere che invece spetta ex lege all’organo consiliare: sarà quest’ultimo a dover valutare la presenza delle condizioni previste dall’ordinamento per il riconoscimento o meno del credito vantato, nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento accertati e dimostrati a favore dell’Ente.”

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