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Accesso civico generalizzato – controllo generalizzato e diffuso dell’operato dell’amministrazione

QUI Tar Napoli n. 2486/2019

“In conclusione, il Comune ha rigettato l’istanza in quanto volta a un controllo generalizzato e diffuso dell’operato dell’amministrazione, il che renderebbe anche difficile se non impossibile l’individuazione dei controinteressati; inoltre, la detta istanza comporterebbe un carico di lavoro notevole per l’amministrazione, in grado di interferire con il buon funzionamento della stessa.
Avverso il detto atto di rigetto dell’istanza di accesso il ricorrente propone dunque ricorso rilevando di avere titolarità a conoscere la documentazione richiesta sia a norma dell’art. 22 della legge 241/1990 sia a norma dell’art. 5, co. 2 del d. lg. 33/2013 che consente un controllo diffuso in quanto finalizzato a verificare la correttezza dell’operato del Comune e in particolare “l’osservanza del principio della par condicio civium”; inoltre, il rigetto sarebbe scarsamente motivato in merito all’asserita onerosità dell’attività incombente sull’amministrazione tenuto conto anche della introduzione delle tecnologie informatiche che consentono alle amministrazioni di gestire documentazione e procedimenti senza particolari oneri e con più speditezza.
Afferma il ricorrente che il diniego di agibilità del locale de quo (di cui alla sentenza n. 3100/2018) è basato effettivamente sulla pendenza di una domanda di condono edilizio non ancora evasa dall’amministrazione comunale, sicché è fuor di dubbio che il ricorrente abbia interesse a sapere se per altri esercizi commerciali che si svolgono in locali oggetto di domanda di condono edilizio, non ancora evasa, sia stata fatta applicazione del medesimo principio, ciò soprattutto al fine di acquisire ogni informazione utile per la proposizione dell’appello al Consiglio di Stato.
L’interesse del richiedente risiederebbe, quindi, anche nell’esigenza di produrre documentazione, in tale nuovo giudizio.
Infine, il ricorrente ritiene che l’amministrazione avrebbe agito illegittimamente, in violazione dell’art. 5, co. 7 del d. lg. 33/2013, adottando tout court un rigetto senza attivare il controllo “interno” prevista in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato affermando la legittimità del proprio operato.
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto in parte, nei termini di cui in motivazione.

 

Le questioni che vengono in evidenza nella presente decisione sono molteplici e concernono aspetti propri sia della disciplina dell’accesso documentale (ex art. 22 e ss. della legge 241/1990), per i quali già esiste un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che sarà in questa sede richiamato ai fini della decisione, che dell’accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 e ss. del d. lg. 33/2013), istituto quest’ultimo, che al contrario del primo, risulta tuttora poco “esplorato” nel nostro ordinamento quanto a presupposti, finalità e limiti, in ragione della sua recente introduzione, in particolare quanto alla sua differenziazione con l’accesso documentale.

Le questioni che vengono qui in rilievo riguardano, quanto all’accesso documentale, i presupposti per consentire l’accesso, le finalità dello stesso e l’ampiezza oggettiva; per l’accesso generalizzato, invece, vengono in evidenza gli aspetti relativi ai presupposti, alle finalità, all’attività che svolge l’amministrazione nel decidere l’istanza, ai limiti, alle ipotesi di istanze massive, al c.d. dialogo collaborativo in caso di istanze che contengono richieste onerose, all’obbligo di motivare la decisione dell’amministrazione, all’intervento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) in sede di riesame.

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