22/05/2019 – Accesso civico generalizzato – Accesso civico (in senso stretto) – Accesso documentale

Accesso civico generalizzato

  Maggio 21, 2019 
E’ una forma di accesso introdotta dal decreto legislativo 97/2016 che sostituendo il precedente articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ne disciplina l’esercizio.
Si distingue dall’accesso documentale (art. 22 legge 241/1990) perché può essere esercitato da “chiunque” senza alcun interesse specifico e senza alcuna motivazione.
Si distingue dall’accesso civico in senso stretto (art. 5, comma 1) perchè questo è limitato al diritto alla visione degli atti pubblicati sul web, mentre l’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 e seguenti) si estende anche agli atti “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” e consiste nella richiesta di atti o informazioni.
La disciplina dell’accesso civico generalizzato, prevista nel comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ha “lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”
Il diritto di accesso civico può essere concesso nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis), a condizione che non comporti il “pregiudizio concreto” alla tutela di interessi pubblici (art. 5-bis, comma 1) o privati (art.5-bis comma 2)
L’amministrazione a cui è rivolta la richiesta può consentire l’accesso solo dopo avere informato gli eventuali controinteressati
 

Accesso civico (in senso stretto)

  Maggio 20, 2019  
L’accesso civico si distingue in:
  • accesso civico (in senso stretto) che consiste nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni che la legge prescrive come obbligatorie (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013)
  • accesso civico generalizzato che consiste nel diritto di chiunque di accedere ad atti o informazioni “detenute” dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti dei principi di riservatezza e nel caso in cui non arrechino pregiudizio concreto a interessi pubblici o privati (art. 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013)
L’accesso civico (in senso stretto) viene introdotto con il decreto legislativo 33/2013 che all’articolo 5 (modificato del decreto legislativo 97/2016) dispone: “1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”
Il diritto di accesso civico (in senso stretto) consiste nell’esercizio di un diritto alla conoscenza mediante la consultazione sui siti istituzionali, delle informazioni la cui pubblicazione sia prescritta dalla legge. Si esercita mediante una richiesta che non richiede né identificazione, nè autenticazione, nè motivazione, nè è soggetta all’esame di controinteressati, trattandosi di informazioni pubblicate sul sito istituzionale e non comporta al costo.
L’istanza per la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione (art. 5, comma 3, lettera d)
L’ente che riceve l’istanza di accesso civico può rispondere all’interessato trasmettendo il link con il quale potere accedere alle informazioni richieste.
 

Accesso documentale

  Maggio 18, 2019
Nell’ordinamento italiano è disciplinato dall’articolo 22 e seguenti della legge 241/1990 che fornisce le seguenti definizioni:
a) per “diritto di accesso“, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati“, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati“, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo“, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale

A fianco dell’accesso documentale, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 33/2013, integrato dal decreto legislativo 97/216, sono state individuate altre due modalità di “accesso”, definite:
a) accesso civico (in senso stretto)
b) accesso civico generalizzato
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