02/05/2019 – Erogazione di contributi ad un’associazione locale

Lombardia, del. n. 146 – Erogazione di contributi ad un’associazione locale

Pubblicato il 30 aprile 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare contributi ad un’associazione locale sulla base del regolamento comunale per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 146/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 aprile, hanno evidenziato che il Comune può sostenere le attività di soggetto terzi laddove le stesse rappresentino una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, siano svolte nell’ interesse della comunità e ritenute utili per la stessa.

Se, difatti, il contributo è erogato dal Comune unicamente per promuovere l’immagine dell’ente locale, lo stesso rientra fra le spese di sponsorizzazione, vietate a partire dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.l. 78/2010 (Tar Bari, Puglia, sez. I, 04/03/2019, n. 334).

La concessione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 12 della legge 241/1990 e dell’articolo 26 del d.lgs. 33/2013 (che impone la pubblicazione dell’atto dispositivo con cui la pubblica amministrazione individua i criteri e le modalità con cui attribuire “vantaggi economici di qualunque genere”, nonché dei singoli atti di concessione, laddove di importo superiore a 1.000 euro).

Inoltre, sotto il profilo contabile, l’erogazione del contributo pubblico deve essere sostenuta da una solida giustificazione e da un’adeguata rendicontazione della/e iniziativa/e svolta/e, in quanto non possono essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate (in altri termini, non vi potrà mai essere una discrasia tra le entrate e le spese).

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto