25/07/2019 – Scioglimento del consiglio comunale – infiltrazioni mafiose

Scioglimento del consiglio comunale – infiltrazioni mafiose

“16.1. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, questa valutazione deponga nel senso, ben colto dalla sentenza impugnata, di una radicata influenza della ‘ndrangheta, ancora una volta e a distanza di non molti anni dal precedente scioglimento del consiglio comunale, sulla vita politica e amministrativa dell’ente, irrimediabilmente compromessa da logiche compromissorie con la malavita locale, che permeano tutti i settori, nessuno escluso, della vita pubblica cittadina.
17. La valutazione del giudice amministrativo, di fronte a questa misura straordinaria di prevenzione, si deve fondare sulla regola del “più probabile che non”, la quale ha una portata generale, come questa Sezione ha già rilevato (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866), per l’intero diritto della prevenzione, compresa, dunque, anche la fattispecie, qui in esame, dell’art. 143 del T.U.E.L. che, per costante giurisprudenza di questo Consiglio, ha finalità preventiva e non punitiva.
17.1. L’eccezionalità della misura dissolutoria quale extrema ratio del nostro ordinamento democratico contro la minaccia mafiosa, confermata a livello sistematico dalla recente introduzione dell’art. 7-bis dell’art. 143 del T.U.E.L. ad opera del d.l. n. 113 del 2018, conv. con mod. in l. n. 132 del 2018, è nel caso di specie pienamente giustificata dalla grave, integrale, non altrimenti rimediabile, compromissione degli organi di governo dell’ente con le cosche mafiose in misura tale da determinare l’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.
18. Per le ragioni esposte, conclusivamente, l’appello deve essere respinto, con la piena conferma della sentenza qui impugnata, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, proposti in primo grado, con una motivazione che va esente da qualsivoglia censura, per l’accertata legittimità, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., dello scioglimento del consiglio comunale di ______ per la pesante, altrimenti inemendabile, ingerenza mafiosa.”

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