10/07/2019 – Convertito il decreto Crescita: le novità per la finanza degli enti locali (III parte)

Convertito il decreto Crescita: le novità per la finanza degli enti locali (III parte)

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
L’art. 1L. 28 giugno 2019, n. 58, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita). In sede di conversione sono stati riprodotti disposizioni contenute nella proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
Nel provvedimento sono contenute diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali.
In questo commento ci occupiamo delle disposizioni con contenuto finanziario.
Rinvio obbligo contabilità economico patrimoniale dei piccoli comuni
L’art. 15-quaterD.L. n. 34 del 2019 interviene in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Si rinvia di due anni (fino all’esercizio 2019) l’obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con riferimento all’esercizio 2019, i comuni che si avvalgono della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, secondo modalità semplificate determinate da un decreto del MEF, da emanare entro il 31 ottobre 2019.
Nel Dossier parlamentare predisposto in sede di conversione del D.L. n. 34 del 2019 viene ricordato che l’art. 232D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dispone, al comma 1, che gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale. Il comma 2, concede agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017. Tale disposizione, con un’interpretazione tecnica della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), è stata applicata fino all’esercizio 2017 compreso, quindi con rendicontazione dal 2018. La Commissione Arconet, infatti, rispondendo ad un quesito pubblicato sul sito della RGS (FAQ n. 30), aveva affermato: “Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del Tuel citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del Tuel, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico”.
La nuova norma, in deroga a tale disposizione, concede agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019. Tale rinvio interviene nelle more dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti.
Gli enti che rinviano la contabilità economico patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema del rendiconto della gestione riportato nell’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118 del 2011 e secondo modalità semplificate determinate da un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Arconet.
Infine, si ricorda che con il comma 831 dell’art. 1L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) si consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato. Il comma, infatti, ha disposto la soppressione della previsione, da parte dell’art. 233-bis, comma 3, del TUEL, della scadenza dell’esercizio 2017 quale termine ultimo del periodo entro il quale gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti sono esonerati dalla predisposizione del bilancio consolidato.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 15-quater).
Dismissioni immobiliari degli enti territoriali
L’intervento sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 45 del 2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari si muove in modo duplice:
1) l’estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici;
2) l’allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.
Il comma 1 dell’art. 25D.L. n. 34 del 2019 interviene sul comma 423 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, che elenca le tipologie di immobili. Con la modifica, rientrano ora nel piano di dismissione gli “immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali e di altre Pubbliche Amministrazioni “. Anche gli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali, dunque, possono rientrare nel piano di cessione di immobili pubblici.
Il comma 2 interviene sul comma 425 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, che specifica la destinazione degli introiti derivanti dalla cessione degli immobili. In seguito all’estensione operata agli immobili degli Enti territoriali con il comma 1, le risorse derivanti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. Per gli enti territoriali, dunque, le risorse sono destinate alla riduzione del proprio debito.
La relazione illustrativa al D.L. n. 34 del 2019 rileva che tale modifica è necessaria per allineare la norma – così come modificata dal comma 1 – alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 189/2015) secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato. Tale sentenza, infatti, dichiara l’illegittimità costituzionale di una disposizione (l’art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69 del 2013) volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 25).
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
 
E’ stabilito che con decreto del MISE, da emanarsi entro 20 giorni dalla data del 1° maggio 2019, sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC),per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Criteri attribuzione contributo. Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT, in come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
E’ previsto un riparto complessivo pari a € 498.240.000,00.
Destinazione contributi. I contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, a condizione che esse: a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.
Inizio esecuzione lavori. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.
Corresponsione contributo. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal MEF, su richiesta del MISE.
Erogazione contributo. L’erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo attribuito, è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
Decadenza contributo. I Comuni che non rispettano il termine del 31 ottobre 2019 decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Pubblicità contributo. Il Comune beneficiario è tenuto a dare pubblicità dell’importo concesso dal MISE nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi è esonerato dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari.
Monitoraggio contributo. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche.
Controlli a campione. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il MIT, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
Oneri attività istruttorie e di controllo. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo si provvede a valere sulle risorse complessive di € 498.240.000, fino all’importo massimo di euro 1.760.000,00.
Stabilizzazione contributi. Si autorizza, dall’anno 2020, l’implementazione del programma per la realizzazione dei progetti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, al fine di stabilizzare i contributi in conto capitale assegnati ai Comuni per tali interventi.
A partire dall’anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del MISE, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo istituito presso il MEF (Fondo comma 14-quater, art. 30D.L. n. 34 del 2019). Questa disposizione, comma 14-bis, è stata introdotta in sede di conversione.
Le disposizioni hanno subito modificazioni in sede di conversione (art. 30, commi da 1 a 14-bis).
Fondo comma 14-quater, art. 30D.L. n. 34 del 2019
Ai fini della stabilizzazione dei contributi per la realizzazione dei progetti nel campo dell’efficientamento energetico (comma 14-bis, art. 30D.L. n. 34 del 2019) e dei contributi riguardanti interventi vari dei piccoli comuni (comma 14-ter, art. 30D.L. n. 34 del 2019) è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità dei commi 14-bis e 14-ter , al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall’anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1091L. 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con queste disposizioni. Il MEF è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 1091, L. n. 205 del 2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, finalizzato a perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché ad accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.
Disposizione inserita in sede di conversione (art. 30, comma 14-quater).
Contributi stabilizzazione interventi vari dei piccoli comuni
Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall’anno 2020 è autorizzato l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 107L. 30 dicembre 2018, n. 145. Si ricorda che il comma 107 ha previsto l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
A tale fine, a partire dall’anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo.
Nel dossier parlamentare predisposto in sede di conversione del D.L. n. 34 del 2019 si fa notare che le “effettive disponibilità finanziarie” sembrano essere quelle derivanti dal riparto del Fondo istituito dal comma 14-quater. Tale comma prevede che il 50% delle risorse del fondo citato sia destinato all’attuazione del comma 14-ter. Si fa altresì notare che, in base al disposto dell’ottavo periodo del comma 14 ter, solo il 60% delle risorse derivanti dal comma 14-quater (cioè solo il 60% del 50% delle risorse del Fondo) è destinato agli interventi in questione, poiché (in base al nono periodo dello stesso comma 14-ter) il restante 40% è destinato all’adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell’aria presente nella pianura padana.
Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno.
Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.
E’ previsto il monitoraggio e il controllo degli interventi.
Le risorse derivanti dal riparto previsto dal comma 14-quater sono così ulteriormente ripartite (sempre a decorrere dall’anno 2020):
– per un ammontare pari al 60 per cento sono destinate per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche;
– per il restante 40 per cento sono destinate per interventi sulla situazione di inquinamento dell’aria presente nella pianura padana. In sede di Conferenza Stato-Regioni, è definito il riparto delle risorse fra le Regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 30, comma 14-ter).
Contributi per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.
L’art. 30-terD.L. n. 34 del 2019 introduce a decorrere dal 1° gennaio 2020 un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. L’articolo riproduce il contenuto del Capo III, articoli da 27 a 32, della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
Comuni interessati. E’ prevista concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività di determinati settori, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
Settori di attività ammessi. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonche’ commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. L’agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. Si ricorda che l’art. 4, comma 1, lettere d) ed e), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, reca le seguenti definizioni: esercizi di vicinato: quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; medie strutture di vendita: gli esercizi con superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
Settori di attività esclusi. Sono comunque escluse dalle agevolazioni l’attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
Agevolazione: periodi interessati. Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi.
Agevolazione: misura. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.
Istituzione fondo. I comuni (con popolazione fino a 20.000 abitanti) istituiscono, nell’ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo.
Erogazione contributi. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
Chi può beneficiare dei contributi. Possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di attività ammessi che procedono all’ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell’anno per cui è chiesta l’agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all’ampliamento medesimo.
Presentazione richiesta e concessione contributo. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al comune nel quale è situato l’esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell’attività. I contributi sono concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L’importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
Regime de minimis. I contributi sono erogati nell’ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Decorrenza. Le disposizioni innanzi viste, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 30-ter).

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