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Tre pareri ARAN sul fondo 2019

22-06-2019
Riporto di seguito un estratto di un articolo di Salvatore Cicala che riassume il contenuto di tre pareri dell’ARAN sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019.
 
1. L’incremento del fondo stabile degli “83,20 euro”.
Con l’orientamento applicativo CFL_45[1], l’ARAN fornisce dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo l’articolo 67, comma 2, lettera a), del CCNL del 21 maggio 2018[2] il quale prevede che il fondo per le risorse decentrate deve essere incrementato, dal 2019, di euro 83,20 euro per ogni unità di personale presente il 31 dicembre 2015.
Per unità di personale, ai fini del predetto incremento, si deve intendere oltre al personale a tempo indeterminato anche il personale a tempo determinato.
Mentre non vanno computati i lavoratori in servizio con contratto di somministrazione.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’incremento delle 83,20 euro non subisce alcun riproporzionamento in ragione dell’entità oraria del rapporto part-time.
Per un approfondimento dell’argomento invitiamo i nostri lettori a leggere Personale News n. 7 del 2 aprile 2019[3].
 
2. L’incremento del fondo per un ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario.
In materia di fondo delle risorse decentrate il nuovo CCNL ha previsto, con l’articolo 67, comma 6, terzo periodo[4], una specifica disciplina per quegli enti che versano in condizioni di deficitarietà strutturale o che hanno avviato procedure di riequilibrio finanziario.
La portata della summenzionata disposizione viene illustrata dall’ARAN con l’orientamento applicativo CFL_46[5].
Gli enti che si trovano nelle condizioni sopraindicate possono procedere allo stanziamento delle risorse variabili, ivi compresi i risparmi dello straordinario, ma “il relativo importo non può, comunque, essere incrementato e superare, conseguentemente, quello delle risorse di cui si tratta, sempre di natura variabile, complessivamente già previste nell’anno precedente”.
Con riferimento a tale limite fanno eccezione le risorse destinate al salario accessorio da specifiche disposizione di legge (in quanto concesse anche agli enti in dissesto) e i risparmi del fondo dell’anno precedente, di cui all’articolo 68, comma 1, ultimo periodo[6].
Rammentiamo che il tutto deve fare i conti con le misure di riequilibrio previste dalle vigenti disposizioni in materia, “anche in ordine alla riduzione o alla totale eliminazione delle risorse stesse, procedendo, cioè, ove si renda necessario in applicazione delle suddette norme, anche alla riduzione o alla totale soppressione delle risorse di cui si tratta”.
 
3. Il finanziamento del fondo per i contratti di somministrazione.
Con l’orientamento applicativo CFL_50[7], l’ARAN fornisce alcune indicazioni in merito al meccanismo previsto all’articolo 52, comma 5, del CCNL del 21 maggio 2018[8] di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso l’ente sulla base di un contratto di somministrazione.
La summenzionata disposizione contrattuale prevede che il trattamento accessorio del personale somministrato, se spettante, sia finanziato con uno specifico stanziamento, a carico del bilancio, nell’ambito del progetto che è alla base del contratto stesso.
Tali risorse, afferma l’Agenzia, “confluiscono nel fondo e sono disponibili in sede di contrattazione integrativa ma solo, come detto, con la specifica finalità di consentire l’erogazione dei trattamenti economici accessori ai lavoratori somministrati, nel rispetto delle regole negoziali in materia valevoli per la generalità del rimanente personale e, quindi, proprio per tale finalizzazione, solo per il periodo in cui il personale di cui si tratta presta servizio presso l’ente.
Ciò comporta che, una volta esaurito il progetto, con il conseguente venire meno dei contratti di somministrazione posti in essere nell’ambito dello stesso, il fondo deve essere necessariamente ridotto delle risorse che vi erano confluite, ai sensi del citato art. 52, comma 5, del CCNL del 21.5.2018”.
 
[2] La disposizione recita: “2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
  1. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”;
[3] Cicala Salvatore, “Come si incrementa il fondo stabile con gli “83,20 euro”, Personale News, n. 7/2019, pp. 9-13.
[4] La disposizione recita: “… Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse…”.
[6] La disposizione recita: “… Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”.
[8] La disposizione recita: “5. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia”.

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