03/06/2019 – Nessun taglio all’assegno che «compensa» le perdite del segretario trasferito in mobilità ad altre funzioni

Nessun taglio all’assegno che «compensa» le perdite del segretario trasferito in mobilità ad altre funzioni

di Vincenzo Giannotti
Dato il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito in caso di mobilità o trasferimento del segretario comunale presso altro ente pubblico, l’eventuale differenza economica deve essere conservata mediante corresponsione di un assegno ad personam da riassorbire mediante i successivi rinnovi contrattuali, ovvero attraverso emolumenti disposti dalla contrattazione collettiva per la generalità dei dipendenti. Al di fuori di queste ipotesi, l’amministrazione di destinazione o cessionario, non ha alcun titolo per riassorbire l’assegno ad personam in caso di svolgimento delle funzioni vicarie di dirigente la cui disciplina ed indennità sono rimesse alla contrattazione integrativa e, quindi, al di fuori delle ipotesi di riassorbimento. Queste sono le indicazioni confermate dalla Cassazione nell’ordinanza n. 14688/2019.

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