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Inconferibilità di incarichi anche in caso di condanne per reati tentati, oltre che consumati

Pubblicato il 28 giugno 2019

L’inconferibilità di incarichi per reati contro la pubblica amministrazione è applicabile nel caso di condanne sia per delitto consumato che per delitto tentato.
Questo il principio espresso dall’Anac nella delibera n. 447 del 17 aprile 2019.
L’art. 3, comma 1, del d.lgs. 39/2013, prevede che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
  1. gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
  2. gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  3. gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
  4. gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  5. gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;
Nel precedente orientamento n. 68/2014 l’Anac aveva ritenuto non applicabile l’incompatibilità nel caso di reati commessi nella forma del tentativo.
Tuttavia, considerata la ratio della norma, l’Autorità ha ritenuto opportuno rivedere tale orientamento.
Lo scopo perseguito dalla disposizione è di evitare che l’esercizio della funzione amministrativa avvenga per mano di soggetti che abbiano dimostrato la propria inidoneità alla spendita di poteri pubblici in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., anche per tutelare l’immagine dell’amministrazione pubblica.
Pertanto, non è possibile in alcun modo distinguere le fattispecie consumate da quelle tentate, in quanto il delitto tentato è a tutti gli effetti un delitto “perfetto” e non una sottofattispecie del delitto consumato, essendo in esso presenti tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, di qualsivoglia ipotesi di reato.
Tale canone interpretativo, come evidenziato dall’Anac, è applicabile anche alla diversa fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, secondo cui coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
  1. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
  2. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
  3. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
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