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Funzioni, compiti e attività del Nucleo di concretezza e la responsabilità dirigenziale per la mancata adozione di misure correttive

di Mauro Alovisio – Avvocato
La L. 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, introduce alcuni articoli aggiuntivi al D.Lgs. n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare: l’art. 60-bis (“Istituzione e attività del Nucleo della concretezza”), l’art. 60-ter (“Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della concretezza”) e l’art. 60-quater (Personale del Nucleo della concretezza”).
Il sopra citato art. 60-bis, al primo comma – nel disporre la sopra citata istituzione del Nucleo della concretezza, fa salve le competenze dell’Ispettorato per la funzione pubblica nonché dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione. Il Nucleo di concretezza collabora, infatti, con l’Ispettorato per la funzione pubblica.
L’Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi dell’ art. 60D.Lgs. n. 165 del 2001, vigila e svolge verifiche ad oggetto: la conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; l’efficacia dell’attività amministrativa, con attenzione alla semplificazione delle procedure; il corretto conferimento degli incarichi; l’esercizio dei poteri disciplinari; l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.
Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza. Inoltre può richiedere – al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle pubbliche amministrazioni – chiarimenti e riscontri, cui l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere (anche per via telematica) entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari.
Il nuovo Nucleo della concretezza ha, invece, il compito di assicurare la concreta realizzazione delle misure previste dal Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni” previsto dall’art. 1, comma 2, L. 19 giugno 2019 n. 56.
Il Piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell’interno).
Per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, è prevista l’ intesa in sede di Conferenza unificata.
Il sopra citato Piano approfondisce e definisce:
– le azioni dirette a garantire la “corretta applicazione” delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;
– le “azioni concrete” per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di “azioni correttive”;
– le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali.
L’art. 1, comma 3 della legge concretezza illustra i compiti e le attività del Nucleo: sopralluoghi e visite che sono svolte in collaborazione con l’Ispettorato per la funzione pubblica.
L’intento ricognitivo è volto a rilevare: lo stato di attuazione “delle disposizioni” da parte delle pubbliche amministrazioni; le modalità organizzative e gestionali sotto il riguardo della “efficienza, efficacia ed economicità”.
Il Nucleo può proporre misure correttive: in tal caso le amministrazioni sono tenute, ai sensi dell’art. 1, comma 6, ad una tempestiva comunicazione al Nucleo da parte delle pubbliche amministrazioni, in ordine all’avvenuta attuazione delle misure correttive loro prospettate dal medesimo Nucleo.
L’inosservanza del termine per l’attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale e determina l’iscrizione della pubblica amministrazione in un elenco delle inadempienti pubblicato on line sul sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.
Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l’evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell’interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.
L’art. 1, quarto comma disciplina l’attività del Nucleo della concretezza presso le amministrazioni e prevede, in particolare, la redazione di un verbale per ogni sopralluogo e visita del Nucleo presso una pubblica amministrazione.
Il verbale dà conto di un novero di elementi: rilevazioni effettuate; richieste avanzate; documentazione acquisita; risposte e chiarimenti ricevuti e riporta le eventuali misure correttive prospettate, con il loro termine di attuazione. Il verbale è sottoscritto dal “rappresentante” o suo delegato dell’amministrazione coinvolta.
L’amministrazione coinvolta può formulare o fornire ulteriori osservazioni e documentazioni, nei tre giorni successivi.
Nel caso di sopralluoghi effettuati presso enti locali, i relativi verbali devono essere trasmessi “anche” al prefetto competente.
Il nuovo art. 60-terD.Lgs. n. 165 del 2001 ha per oggetto la collaborazione tra il prefetto ed il Nucleo.
Il Prefetto può segnalare – si prevede – al Nucleo – eventuali irregolarità dell’azione amministrativa degli enti locali e chiederne l’intervento. In tal caso, personale della Prefettura può partecipare a sopralluoghi e visite condotte dal Nucleo.
L’art. 60-quaterD.Lgs. n. 165 del 2001 ha per oggetto la dotazione di personale del Nucleo della concretezza che ricomprende: 53 unità di personale.
Tra queste figurano 1 dirigente di livello generale e 2 dirigenti di livello non generale.
E’ previsto un duplice ‘canale’ di reclutamento, a seconda si attinga a personale già di altre amministrazioni o si proceda a pubblico concorso (30 unità)
Gli oneri quantificati per il reclutamento del personale e per il funzionamento del Nucleo sono quantificati in 4,15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
A tali oneri si prevede di far fronte mediante corrispondenti riduzioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).
L’art. 60-quinquiesD.Lgs. 165 del 2001 approfondisce il profilo dell’applicazione delle disposizioni sul Nucleo di concretezza alle istituzioni scolastiche ed educative e specifica che: Fermo restando quanto previsto dall’art. 60-quater, le disposizioni degli artt. 60-bis e 60-ter si applicano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
L’art. 1 della legge concretezza come emerso nella relazione della Corte dei Conti al provvedimento comporta il rischio concreto di ambiti di sovrapposizione di attività tra l’Ispettorato per la funzione pubblica ed il Nucleo di nuova istituzione.
In riferimento ai compiti attribuiti al Nucleo di concretezza, la Corte ha osservato che non appaiono ben definiti i contenuti del Piano per la concretezza, che dovrebbe contenere le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle Pubbliche amministrazione e la conformità delle attività ai principi di imparzialità e buon andamento. La Corte di Conti sottolinea che si tratta di obiettivi che già dovrebbero essere declinati con la necessaria concretezza nel Piano della performance e nella Direttiva generale per l’azione amministrativa di ciascun ente.
La Corte dei Conti ha inoltre osservato come i predetti obiettivi difficilmente potrebbero essere contenuti – con il necessario grado di specificità per tutte le oltre diecimila amministrazioni destinatarie dell’intervento normativo – in unico documento redatto dal Nucleo composto esclusivamente da funzionari dell’amministrazione centrale.
Come ben rappresentato dalla relazione della corte dei Conti al fine di valutare con precisione l’impatto derivante dall’istituzione del nuovo organismo e del Piano per la concretezza, occorrerebbe effettuare una puntuale ricognizione di tutti i documenti programmatici e di piano previsti a legislazione vigente (nota integrativa al bilancio, piano della performance, piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, piano per le azioni positive) e dei numerosi soggetti già chiamati a garantire il rispetto delle diverse prescrizioni.
L’intervento normativo è finalizzato nel complesso a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione ma in un’ottica centralista che non sembra considerare la complessità e eterogeneità del comparto pubblico. L’intervento per quanto apprezzabile non si focalizza sulla qualità dei servizi, su un reale coinvolgimento dei cittadini e delle imprese e su una valorizzazione delle risorse interne della pa, profilo di rilievo strategico alla luce anche del nuovo piano di assunzioni e di concorsi e dell’ingresso nella pa di nuove leve.

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