31/01/2019 – Plurime insegne di esercizio non sono da considerare come gli altri impianti pubblicitari

Plurime insegne di esercizio non sono da considerare come gli altri impianti pubblicitari

di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale

Un’azienda formula una istanza all’A.n.a.s.- per installare una insegna di esercizio ai margini della strada statale, ma l’ente proprietario della strada oppone il diniego ed intima la rimozione dei cartelli abusivamente installati.

Contro tali provvedimenti l”imprenditore ricorre al T.A.R., eccependo, tra l’altro, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bisL. n. 241 del 1990, la contraddittoria motivazione del provvedimento, in quanto il mezzo pubblicitario non presenterebbe le caratteristiche di impianto pubblicitario e il ritardo nella conclusione del procedimento che avrebbe ingenerato la errata convinzione della correttezza dell’operato della ditta ricorrente.

Le censure relative alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo non trovano accoglimento, in quanto il diniego all’installazione lungo le strade di manufatti pubblicitari, che possano recare intralcio alla sicurezza della circolazione costituisce un atto dovuto, quindi il provvedimento di diniego emanato non può essere ritenuto viziato dalla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista dall’art. 10-bisL. n. 241 del 1990.

In ordine alla tardività della conclusione del procedimento, il T.A.R. osserva che il termine previsto dall’art. 2L. n. 241 del 1990, per l’adozione di provvedimenti amministrativi ha natura ordinatoria e non perentoria e la sua inosservanza da parte dell’amministrazione procedente non esaurisce il potere di provvedere, né determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto adottato oltre i termini previsti.

Con riferimento al denunciato difetto di motivazione e di istruttoria dell’atto impugnato, il Collegio osserva che il provvedimento emesso dall’Anas ha escluso che i manufatti installati dalla ditta ricorrente possano essere considerati insegne di esercizio solo per il fatto che “l’insegna di esercizio per essere considerata tale deve essere una soltanto, in quanto più insegne rappresentano palesemente un richiamo pubblicitario“.

Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), lungo le autostrade, le strade extraurbane principali ed i relativi accessi, è ammessa l’installazione (oltre che di cartelli indicatori di servizi) soltanto di insegne di esercizio, necessarie ai fini della normale attività aziendale in quanto atte a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa (cfr., ex plurimisCons. di Stato, Sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3782).

La giurisprudenza ha chiarito che “per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47D.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974).

Alla luce della giurisprudenza richiamata, il Collegio osserva che, qualora vengano apposti più manufatti con il fine di individuare i locali dell’azienda, ciò non impedisce di considerarli automaticamente tutti “insegne di esercizio”. L’equiparazione fra plurimi segni distintivi e mezzi pubblicitari, contenuta nel provvedimento impugnato, non trova conferma nelle norme vigenti, né sostegno nella giurisprudenza riguardo agli elementi da considerare per distinguere le insegne di esercizio dagli altri strumenti pubblicitari.

Nella valutazione degli impianti installati occorre verificare la sussistenza di una pluralità di fattori, quali la dimensione degli impianti, la loro particolare collocazione e l’eventuale presenza di marchi o altri elementi estranei alla denominazione aziendale. Una volta analizzati questi elementi, l’ente proprietario della strada può valutare se essi perseguano una finalità pubblicitaria e, come tale, non consentita in quanto costituente una potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5586).

Di fatto il diniego impugnato è incentrato unicamente sulla esistenza di una pluralità di insegne e, quindi, manifestatamente inadeguato nella sua motivazione, ciò comporta, per l’A.n.a.s.. la necessità di condurre una nuova istruttoria che prenda in considerazione gli elementi, individuati esemplificativamente dal T.A.R., per valutare la possibilità (o meno) di considerarli insegne di esercizio.

Per questo il T.A.R. accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. L’Anas dovrà conformarsi, rivedendo l’istruttoria sull’istanza presentata.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 gennaio 2019, n. 64

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