31/01/2019 – Natura perentoria del termine assegnato per l’inibitoria dell’attività segnalata

Natura perentoria del termine assegnato per l’inibitoria dell’attività segnalata

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 9 del 7 gennaio 2019 si è pronunciato in merito alla richiesta di annullamento del provvedimento concernente la sospensione dell’efficacia amministrativa della S.C.I.A., l’istante, in particolare, osserva che il provvedimento di sospensione sarebbe stato reso dopo il termine di 30 giorni prescritto dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio.

In merito il collegio osserva che in applicazione delle previsioni contenute nell’art. 23 comma 6 del d.P.R. n. 380/2001, infatti, è illegittimo l’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell’.autotitela.

Una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell’ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un’autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi.

Al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, stante la natura perentoria del termine di verifica e di inibitoria a sensi dell’art. 19 commi 3 e 6-bis della L. 241/90, si era consolidata la legittimazione del privato ad eseguire l’intervento edilizio per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione. Il che postula, che il Comune resistente non poteva limitarsi a sospendere l’efficacia della Scia, ma avrebbe dovuto previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito, in applicazione del comma 4 dell’art. 19 L. 241/90 secondo cui “Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”.

Deve riternersi illegittimo il rpovvedimento con il quale un Comune ha sospeso l’efficacia amministrativa di una S.C.I.A. con diffida a non eseguire i lavori, ove lo stesso risulti adottato successivamente sia pure poco tempo, al termine di sessanta giorni, trenta per la materia edilizia, prescritto dalla legge per l’esercizio da parte della PA del potere inibitorio.

TAR, SENTENZA N.9, 7 GENNAIO 2019

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