17/01/2019 – Accesso civico generalizzato ai documenti del procedimento disciplinare

Accesso civico generalizzato ai documenti del procedimento disciplinare

S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 17/1/2019)

QUI Garante della Privacy, parere n. 483 del 21 novembre 2018.

“Non è consentito l’accesso civico generalizzato ai documenti relativi al procedimento disciplinare di un dipendente.

Lo ha chiarito il Garante della Privacy nel parere n. 483 del 21 novembre 2018.

Nel caso esaminato dall’Autority il Responsabile anticorruzione e trasparenza di un Istituto aveva chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un provvedimento di rifiuto di un accesso civico.

Nello specifico, dagli atti risultava che fosse stata presentata istanza per ottenere copia integrale della deliberazione del predetto Istituto, sia in forza della normativa in materia di accesso civico (art. 5, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013), che di quella in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7 agosto 1990).

L’Istituto non aveva accolto la richiesta di accesso civico per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di dati personali presenti nel testo integrale della suddetta delibera, relativa al procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente del suddetto Istituto, in conformità alla disciplina legislativa in materia (l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33 del 2013 e s.m.).”

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