27/02/2019 – DURC irregolare: esclusione da una gara

DURC irregolare: esclusione da una gara

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.1141 del 19 febbraio 2019 si è pronunciato in ordine alla richiesta si riforma della sentenza del Tar resa tra la parto, concernente l’irregolarità del Durc nell’ambito di una procedura di gara.

I Giudici del gravame, richiamano una la recente sentenza n.6059/2019 del CDS la quale, afferma che:

la mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti,

– la mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l’amministrazione appaltante a escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell’accertamento previdenziale,

– a sussistenza del requisito della regolarità contributiva (il cui difetto non può, pertanto, che comportare l’automatica esclusione del concorrente), va verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte, non avendo rilevanza la regolarizzazione postuma della posizione.

Dunque, i Giudici di Plazzo Spada, affermano che non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, perché l’impresa dev’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

CDS, SENTENZA N. 1141, 19 FEBBRAIO 2019

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