26/02/2019 – Principio di rotazione

Principio di rotazione

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5 novembre 2018, n. 1574

QUI l’articolo completo

Il principio di rotazione degli affidamenti, stabilito per i contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/ 2016, deve intendersi non già nel senso di dover escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, bensì, soltanto, di non favorire tale operatore, ciò altrimenti risolvendosi in una causa di esclusione dalle gare, oltre che non codificata, in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è, invece, imperniato tutto il sistema degli appalti, rispetto a cui il principio di rotazione è servente e strumentale. Conseguentemente, il precedente aggiudicatario che abbia ben operato potrà partecipare alla gara se ciò rappresenta un’estensione della platea degli offerenti.

Risulta pienamente rispettato il principio di rotazione, nel caso in cui l’amministrazione non abbia liberamente scelto i soggetti da invitare alla gara bensì abbia aperto almercato (rendendo nota, con avviso pubblico, la propria intenzione di acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l’affidamento del servizio in questione) e, poi, attivato la susseguente procedura, idonea ad assicurare, mediantel’estrazione pubblica,l’imparzialità della scelta dei cinque operatori economici (tra gli undiciinteressati) da invitare a partecipare.

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