25/02/2019 – Non comporta sempre la responsabilità del comune l’assenza di segnaletica ad un incrocio

Non comporta sempre la responsabilità del comune l’assenza di segnaletica ad un incrocio

 25/02/2019

Se un incidente avviene ad un incrocio privo di segnaletica, non è responsabilità oggettiva di un Comune, seppur custode della strada. Questo emerge da un caso in cui i ricorrenti attraversando un intersezione contando sulla presenza di uno stop poi eliminato per i veicoli che si immettevano dalla traversa posta sulla destra, si sono poi lamentati dell’assenza del segnale.

A intervenire è stata la Cassazione, che con l’ordinanza 4161 ha confermato che non si può imputare colpa all’assenza della segnaletica sull’avvenuto incidente, perché essendo un incrocio con sussistente requisito di pericolosità, seguendo le consuete norme della circolazione questo si sarebbe evitato. Il pericolo quindi non si poteva far derivare dalla rimozione della segnaletica nella traversa da cui proveniva l’altro veicolo. Ed è stata considerata altresì inutile appellarsi alla precedente presenza del segnale, non sostituito, proprio perché guidando con la dovuta cura e prudenza in prossimità degli incroci, questo si sarebbe notato, evitando di fatto il danno.

I giudici hanno quindi stabilito che, nel caso in oggetto, sono stati la velocità non moderata e il mancato rispetto del dare la precedenza a chi viene da destra le cause dello scontro. Fattori che se rispettati sarebbero bastati ad annullare la pericolosità dell’attraversamento, al di là del ruolo di custode delle strade del comune. La responsabilità oggettiva è stabilità dall’articolo 2051 del Codice Civile, in cui si reputa inesistente il nesso causale tra strada ed evento.

In pratica, seppure l’assenza del segnale può far attribuire al comune una condotta negligente, per cui può essere coinvolta nel risarcimento dei danni per quanto riguarda il profilo della colpa, ma solo sotto la responsabilità aquiliana (articolo 2043 Codice Civile), in cui si nomina specificamente un comportamento colpevole. La responsabilità oggettiva può essere invece attribuita senza distinzione tra condotta diligente o negligente del custode.

Un’analoga conclusione è stata raggiunta con l’ordinanza 4160 della Sezione civile della Corte di Cassazione, con cui dopo che un pedone era stato investito da un ciclista pirata, si era richiesto al comune un risarcimento per non aver ben segnalato l’area pedonale. Anche in questo caso è stato stabilito come la custodia della strada non sia stata causa oggettiva e diretta del danno alla persona, al contrario del comportamento del ciclista pirata (poi fuggito), del tutto responsabile per la propria condotta.

Articolo di Loris Pecchia

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