25/02/2019 – E’ illegittima l’ordinanza per la rimozione di rifiuti abbandonati che omette l’avvio del procedimento.

E’ illegittima l’ordinanza per la rimozione di rifiuti abbandonati che omette l’avvio del procedimento.

di Michele Nico – 22.02.2019

La situazione di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale che impone l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente non esime il Comune dall’onere di dare corso a una preventiva formale comunicazione di avvio del procedimento, che si configura quale adempimento indispensabile ai fini dell’effettiva instaurazione del contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato.

Sulla base di questo principio il Tar Campania, Sez. V, con la sentenza n. 1651/2018 annulla l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’articolo 192 del dlgs 152/2006 (codice dell’ambiente) nonché dell’articolo 50, comma 4, del dlgs 267/2000, con cui un piccolo Comune situato nella “Terra dei Fuochi” ha ordinato a un Consorzio di bonifica di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti di varia tipologia, abbandonati da ignoti, di cui una gran parte dati alle fiamme.

L’emergenza del momento impone all’ente locale di provvedere senza indugio, dacché la Prefettura ha segnalato al Comune la presenza sul territorio di una serie di incendi di rifiuti di varia natura, con possibile pericolo per l’incolumità pubblica e la salute ambientale.

Di qui il provvedimento emesso dal sindaco nei confronti del Consorzio, con l’ordine di provvedere alla rimozione immediata dei rifiuti situati lungo una strada di sua proprietà e all’intervento di bonifica dell’area interessata.

Il Consorzio però contesta l’ordinanza sindacale per omessa comunicazione di avvio del procedimento e propone ricorso al tribunale amministrativo, che riconosce la fondatezza della doglianza e annulla il provvedimento impugnato.

Dopo aver ricostruito la vicenda il collegio afferma, come si è detto, la necessità della preventiva comunicazione ex articolo 7 della legge 241/1990, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che il soggetto terzo può fornire alla Pa, in relazione alle finalità e al buon esito dell’intervento pubblico.

Questa esigenza si prospetta ancor più stringente nell’azione di contrasto al fenomeno del deposito incontrollato dei rifiuti, dacché l’articolo 192 del codice dell’ambiente prevede una responsabilità solidale del proprietario dell’area interessata dall’illecito sversamento di rifiuti, che concorre in solido con la responsabilità dell’autore dell’illecito.

Il proprietario del fondo non è titolare di una responsabilità oggettiva, ma il suo coinvolgimento  presuppone la sussistenza di dolo o colpa in relazione all’evento illecito da accertarsi, per l’appunto, nell’ambito di un accurato contraddittorio con i soggetti interessati.

Da ciò i giudici – richiamando sul punto la decisione n. 287/2017 del Tar Puglia – traggono la conseguenza che “l’operato dell’Amministrazione è censurabile ogniqualvolta essa ometta di dedurre, in concreto e in assenza di accertamenti eseguiti in contraddittorio con i soggetti interessati, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti”.

Per dirimere il contenzioso in esame la Sezione assegna poi un’importanza dirimente al fatto che il Comune ha aderito al Patto per la Terra dei Fuochi, per effetto del quale da un lato esso è risultato destinatario di numerose attività e progetti finanziati dalla Regione Campania finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi, e, d’altro lato, l’ente stesso si è impegnato a svolgere una adeguata attività di vigilanza e di rimozione dei rifiuti illecitamente sversati.

La circostanza depone con tutta evidenza a favore delle ragioni del Consorzio, che reclama l’assenza di una propria responsabilità, a titolo di dolo o colpa, tale da giustificare l’ordinanza sindacale impugnata.

Il Comune, in altre parole, avrebbe dovuto documentare le cautele e le avvertenze messe in atto per evitare il deposito incontrollato di rifiuti sul proprio territorio, prima di chiamare in causa il soggetto proprietario dei luoghi in cui i rifiuti abbandonati sono stati dati alle fiamme.

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