21/02/2019 – Fondo rischi spese legali

Piemonte, del. n. 8 – Fondo rischi spese legali

Pubblicato il 20 febbraio 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla determinazione delle risorse da accantonare nel “fondo rischi spese legali” (anche: fondo contenzioso).

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile vendere un immobile per accantonare l’entrata a fondo contenzioso.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 8/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 febbraio, hanno ribadito che, in presenza di contenziosi di ingente valore, l’ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, al fine di procedere ad accantonare le risorse necessarie per sostenere le spese derivanti dalle relative sentenze di condanna.

Tali accantonamenti devono, necessariamente, essere già posti in essere nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo de iure esecutiva, non rientra più tra le fonti delle c.d. passività potenziali, ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria.

Relativamente alle risorse derivanti dalla dismissione di beni patrimoniali, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2013, ha affermato che i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443, della legge di stabilità 2013 (copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito) e 193, comma 3, del Tuel, salvo i casi contemplati dal Tuel in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e per le finalità di cui all’art. 243-bis del Tuel, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l’intera massa passiva.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 8 – 19

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