20/02/2019 – Le Corti dei conti sul tetto al salario accessorio

Le Corti dei conti sul tetto al salario accessorio

A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 20/2/2019)

Le risorse derivanti dalle sanzioni per le inosservanze al codice della strada devono essere inserite nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata; gli Enti dissestati possono utilizzare i risparmi della parte stabile del fondo non utilizzati per incrementare la parte variabile dello stesso; in caso di contratti decentrati tardivi è inibita la erogazione della produttività. Sono queste le principali indicazioni dettate dai più recenti pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata.

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QUI la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna n. 2/2019

La deliberazione esamina la richiesta di parere del sindaco di Ravenna intesa a conoscere se le spese connesse all’applicazione dell’art. 56-quater , comma 1 , lettera c) del nuovo CCNL “Funzioni Locali 2016-2018” riguardanti incentivi al personale della polizia locale, possano essere escluse dai limiti fissati dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per i quali il relativo fondo non può superare, complessivamente, il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Il Collegio ha ritenuto inammissibile il quesito, sotto il profilo oggettivo, nella parte in cui fa riferimento al citato art 56 quater atteso il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo nell’esercizio dell’attività consultiva, in senso conforme agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite (deliberazioni n.50/CONTR/2010 e n.56/CONTR/2011) e dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.5/AUT/2006) che esclude che le Sezioni stesse possano rendere un parere sull’interpretazione e sul contenuto delle norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Per la rimanente parte della richiesta di parere, riguardante il disposto dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, il Collegio non ha ravvisato alcuna motivazione per discostarsi dalle numerose pronunce che configurano un consolidato orientamento a ritenere che i proventi da sanzioni per violazione del codice della strada destinati al finanziamento del trattamento accessorio del personale non possano essere esclusi dal computo rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa fissato in materia dal legislatore nazionale, ex multis: Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 222/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 257/2012/SRCPIE/PAR e n. 34/2014/SRCPIE/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 83/PAR/2011; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni n. 346/2011/PAR e n. 44/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazioni n. 151/2016/PAR e n.173/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n.30 del 7 febbraio 2018. Non è superfluo soggiungere che sul tema incide, altresì, la deliberazione n. 51/CONTR/11 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, in cui si osserva come le disposizioni che pongono limiti puntuali alla crescita della spesa diretta a finanziare la contrattazione, ancorchè riferita alla totalità dei dipendenti, siano da considerare di stretta interpretazione e quindi non ammettano, in via di principio, deroghe o eccezioni, al di là di qualsiasi argomento riguardante la provenienza delle risorse.

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QUI la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia n. 20/2019

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QUI il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 164/2018.

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QUI la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata n. 2/2019

Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui sono approdate altre Sezioni di controllo sulla questione. In particolare, ritiene che “le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizioni organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u)”.

 

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