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Termine per l’adozione delle tariffe riguardanti l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale

Risulta particolarmente interessante quest’anno, stante la mancata reiterazione in sede di Legge di bilancio 2019 del blocco agli aumenti dei tributi, che vigeva dal 2016, nonché del ripristino della facoltà per i Comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni (ex art. 1, comma 919L. 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.“), verificare l’esatto termine di adozione delle tariffe riguardanti, appunto, l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Sull’argomento si è di recente pronunciata la Corte di cassazione-sez. V civ. giusta ordinanza 16 gennaio 2019, n. 949, nel risolvere una controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento di un comune riguardante l’imposta sulla pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni.

Il giudice, nella decisione, ritiene di aderire all’orientamento espresso di recente dalla stessa Corte di cassazione-sez. V civ. (sentenza 7 marzo 2018, n. 8274), in applicazione dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 507 del 1993, come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui “In deroga all’art. 3L. 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno“.

Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che:

– le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale (di competenza della Giunta), da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, in assenza della quale “si intendono prorogate di anno in anno” le tariffe già adottate;

– l’emanazione della predetta delibera – soltanto – legittima l’applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1° gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale d’irretroattività della norma impositiva;

– in caso di adozione successiva, le nuove tariffe non possano valere che a decorrere dal 1° gennaio dell’anno seguente (nel caso in esame la giunta comunale ha deliberato l’aumento delle tariffe il 12 maggio 2006 e, pertanto, esso può trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007);

– non si applica, nella specie, il diverso termine di decorrenza previsto in via generale per i tributi locali e di cui all’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, L. n. 448 del 2001, e secondo cui “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”.

Secondo il Collegio, tale disposizione di carattere generale riguarda, infatti, i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ad esclusione di quelle dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; diversamente dovrebbe ritenersi un’incoerenza del legislatore che, in un unico testo legislativo (la legge finanziaria 2002), preveda una norma di carattere generale sui termini per l’adozione delle delibere in materia di tributi locali che di fatto abroghi un’altra disposizione di carattere speciale, sugli stessi termini riguardante la sola imposta di pubblicità: l’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, infatti, disciplina l’abrogazione delle leggi presupponendo una successione di leggi nel tempo, non una successione numerica di disposizioni all’interno dello stesso testo legislativo.

Conclusivamente, quindi, il termine per l’adozione delle tariffe riguardanti l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni è fissato al 31 marzo di ogni anno, applicabili retroattivamente dal 1° gennaio del medesimo anno, ai sensi della norma speciale contenuta nell’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 507 del 1993; in relazione alle medesime, quindi, non è applicabile la scadenza eventualmente stabilita per tutti gli altri tributi locali dall’art. 27, comma 8, L. n. 448 del 2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Cass. civ., Sez. V, Ord., 16 gennaio 2019, n. 949

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