19/02/2019 – Le ipotesi di scomputo degli oneri di urbanizzazione e di esonero del costo di costruzione devono considerarsi tassative e di stretta interpretazione perché derogatorie alla regola della normale onerosità del permesso a costruire

Le ipotesi di scomputo degli oneri di urbanizzazione e di esonero del costo di costruzione devono considerarsi tassative e di stretta interpretazione perché derogatorie alla regola della normale onerosità del permesso a costruire

 

QUI la delibera completa di Corte dei Conti Piemonte, n. 5/2019

 

“Comune di Novara (NO) – Le ipotesi di scomputo degli oneri di urbanizzazione e di esonero del costo di costruzione devono considerarsi tassative e di stretta interpretazione perché derogatorie alla regola della normale onerosità del permesso a costruire che costituisce principio fondamentale della normativa di settore (cfr. Corte cost. 3 novembre 2016 n. 231). La possibilità di scomputare dalle opere di urbanizzazione, realizzate dal privato, l’importo dei relativi oneri anche quando le suddette opere vengano realizzate su beni privati e non si preveda il relativo trasferimento a titolo gratuito in favore dell’Ente, va esclusa sulla base dell’interpretazione letterale, ex art 12 delle Preleggi, dell’art.16 del D.P.R. 380 del 2001 ed s.m.i. (Testo Unico edilizia). L’espressione “conseguente acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile del Comune” ed in particolare l’impiego del sostantivo “acquisizione” nella formulazione dell’art.16 sopra richiamato, evoca chiaramente il concetto di proprietà. Limitare la possibilità di scomputo degli oneri di urbanizzazione dalle relative opere realizzate dal privato alle sole ipotesi del trasferimento in proprietà delle stesse è l’unica modalità che garantisce l’effettiva funzionalizzazione del bene all’interesse pubblico e ne preserva la natura pubblica. La L.r. n. 56 del 5 dicembre 1977 e ss.mm.ii. all’ art 21, comma 4, non contempla la previsione di casi speciali di esoneri e/o esenzioni dal pagamento degli oneri in relazione ad opere di urbanizzazione, realizzate su suoli privati, ancorché destinate in perpetuo all’uso pubblico. Né è possibile, al fine di introdurre ulteriori ipotesi di scomputo, non contemplate dalla Legge, prendere in considerazione un ipotetico ed ingiustificato arricchimento dell’Ente ai danni del privato per l’ipotesi in cui non si riconosca il beneficio dello scomputo a fronte di opere realizzate sulla proprietà privata, ancorché assoggettate in via permanente all’uso pubblico.”

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